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133200
IDG800900603
80.09.00603 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
folino gilda
avvisi, verbali e depositi in relazione ad attivita' istruttorie
nota a cass. sez. i pen. 8 febbraio 1978
Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 2, pag. 558-569
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6144; d6129; d61233
nei casi in cui, come per i sequestri, l' avviso di deposito del verbale costituisce l' unico mezzo di conoscenza dell' avvenuto compimento dell' atto, l' omissione dell' avviso di deposito, comportando l' impossibilita' di esaminare gli atti ed estrarne copia, configura una nullita' generale ex art. 185 c.p.p.. non si obietti che il deposito ex art. 372 c.p.p. consentirebbe comunque l' esplicazione dell' attivita' difensiva, l' art. 304 quater c.p.p. essendo stato introdotto proprio per attuare una garanzia nuova che non puo' ritenersi assorbita nelle piu' ampie garanzie del deposito di tutti gli atti processuali. per gli stessi motivi, anzi a fortiori, l' omesso deposito altresi' determina in ogni caso nullita' assoluta, concretando una violazione dell' art. 185 n. 3 c.p.p.. il che e' ancora piu' incontestabile per il sequestro, come per tutti gli atti al cui compimento il difensore non ha potuto assistere. nullita' assoluta anche per l' omessa compilazione del verbale di sequestro, tale omissione rendendo impossibile l' adempimento degli obblighi di cui all' art. 304 quater, norma sanzionata a pena di nullita' assoluta. nel caso in cui il sequestro costituisce fase prodromica di una perizia, nessun dubbio sull' applicabilita' della garanzia dell' avviso ex art. 304 ter c.p.p., nonostante l' interpretazione restrittiva della giurisprudenza, limitante l' art. 304 ter a quelle attivita' preliminari che siano anche funzionali, cioe' che si risolvano in operazioni peritali vere e proprie.
art. 222 c.p.p. art. 225 c.p.p. art. 304 bis c.p.p. art. 304 ter c.p.p. art. 304 quater c.p.p. art. 372 c.p.p. art. 24 r.d. 28 maggio 1931, n. 607 art. 185 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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