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133201
IDG800900605
80.09.00605 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
filippi leonardo
una questione che ritorna: appello o ricorso dopo il giudizio di rinvio?
nota a ord. cass. sez. iii pen. 11 aprile 1978
Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 2, pag. 585-590
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6365; d6340; d6350
l' art. 546 comma 2 c.p.p. non precisa il mezzo di gravame esperibile avverso la sentenza del giudice di rinvio. dubbi ovviamente non sorgono quando la pronuncia e' stata emessa in sede di rinvio da un giudice di secondo grado, il mezzo di gravame non potendo essere che il ricorso. allorquando il giudice di rito e' giudice di primo grado, secondo l' a. occorre distinguere. solo in caso di annullamento totale per vizi processuali il procedimento regredisce, senza sopravvivenza di "punti" non annullati e senza il vincolo del "principio di diritto", al primo grado in tutto e per tutto, anche ai fini dell' applicazione dell' art. 152 c.p.p., onde e' logico che la relativa sentenza sia soggetta al normale ordine delle impugnazioni e quindi all' appello ex artt. 512-513 c.p.p.. nel caso invece di annullamento parziale, cioe' con preclusione sui "punti" non annullati e con il precetto posto dal "principio di diritto", il giudizio rescindente e quello rescissorio rappresentano 2 fasi di un unico giudizio di impugnazione, sicche' la sentenza di rinvio (che non potra' applicare l' art. 152) sara' impugnabile solo con il ricorso.
art. 152 c.p.p. art. 512 c.p.p. art. 513 c.p.p. art. 546 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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