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133202
IDG800900607
80.09.00607 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cesaris laura
i tempi delle riduzioni di pena: valutazione frazionata per semestri o valutazione unitaria "globale"?
nota a cass. sez. i pen. 27 settembre 1978
Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 2, pag. 596-605
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6440
se non vi possono essere dubbi sull' opportunita' di un' indagine scrupolosa per evitare che soggetti immeritevoli possano godere del beneficio, non puo' accettarsi il suggerimento della cassazione che si adotti quale parametro temporale l' intero periodo di espiazione, in contrasto con le strutture dell' istituto secondo cui il beneficio andrebbe concesso ogni 6 mesi. in realta' stante la ratio dell' istituto, l' indagine dovrebbe incentrarsi tutta sul periodo detentivo gia' trascorso, durante il quale si presume che il recluso abbia avuto la possibilita' di partecipare a un programma rieducativo. piu' correttamente il giudizio dovrebbe avere per oggetto i singoli semestri, tanto piu' dato l' art. 26 reg. esecutivo. qualora il trattamento non fosse ancora iniziato, la valutazione dovrebbe avere per oggetto la capacita' e l' impegno dimostrato dalle opportunita' comunque offertegli, tra le quali, in assenza di un programma gia' messo in atto, assumerebbero particolare valore gli elementi indicati dall' art. 71 reg. esecutivo.
art. 54 l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 176 c.p. d.p.r. 29 aprile 1976, n. 431
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