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| IDG800900638 | |
| 80.09.00638 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| casalinuovo fernanda
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| nullita' e loro diffusione agli atti derivati
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| nota a ass. app. torino 13 luglio 1979
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| Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 4, pt. 2, pag. 173-176
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d60702
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| la pronuncia annotata giustamente afferma che l' accertata nullita'
di un atto, per violazione dei diritti della difesa in relazione agli
artt. 304 bis e ter c.p.p., vada espressamente dichiarata nel
dispositivo della sentenza che la riconosce. sul punto l' art. 189
comma 2 c.p.p. e' assolutamente esplicito. tale esigenza s' impone
sia per le nullita' relative (ancorche' in tal caso abbia valore
costitutivo) che per quelle assolute (effetto dichiarativo). la
seconda massima, concernente la "comunicazione" delle nullita' di un
atto ad atti successivi ex art. 189 c.p.p., merita un grado maggiore
di attenzione. la piu' recente cassazione ribadisce che il rapporto
di "connessione" di cui al comma 2 del 189 legittima la comunicazione
delle nullita' se caratterizzato da "causalita' esclusiva" nel senso
di atti riallacciantesi all' atto nullo come ad una causa esclusiva e
non mai come ad una circostanza meramente accidentale ed accessoria.
nel caso in ispecie, erroneamente si e' ritenuta la carenza di
esclusivita' causale e l' esistenza di una semplice influenza causale
di un confronto (secondo atto) strettamente collegato con l' atto
dichiarativo nullo (ricognizione), poiche' ove la ricognizione avesse
avuto esito negativo non vi sarebbe stata ragione di procedere al
confronto.
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| art. 189 c.p.p.
art. 304 bis c.p.p.
art. 304 ter c.p.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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