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133204
IDG800900638
80.09.00638 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
casalinuovo fernanda
nullita' e loro diffusione agli atti derivati
nota a ass. app. torino 13 luglio 1979
Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 4, pt. 2, pag. 173-176
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60702
la pronuncia annotata giustamente afferma che l' accertata nullita' di un atto, per violazione dei diritti della difesa in relazione agli artt. 304 bis e ter c.p.p., vada espressamente dichiarata nel dispositivo della sentenza che la riconosce. sul punto l' art. 189 comma 2 c.p.p. e' assolutamente esplicito. tale esigenza s' impone sia per le nullita' relative (ancorche' in tal caso abbia valore costitutivo) che per quelle assolute (effetto dichiarativo). la seconda massima, concernente la "comunicazione" delle nullita' di un atto ad atti successivi ex art. 189 c.p.p., merita un grado maggiore di attenzione. la piu' recente cassazione ribadisce che il rapporto di "connessione" di cui al comma 2 del 189 legittima la comunicazione delle nullita' se caratterizzato da "causalita' esclusiva" nel senso di atti riallacciantesi all' atto nullo come ad una causa esclusiva e non mai come ad una circostanza meramente accidentale ed accessoria. nel caso in ispecie, erroneamente si e' ritenuta la carenza di esclusivita' causale e l' esistenza di una semplice influenza causale di un confronto (secondo atto) strettamente collegato con l' atto dichiarativo nullo (ricognizione), poiche' ove la ricognizione avesse avuto esito negativo non vi sarebbe stata ragione di procedere al confronto.
art. 189 c.p.p. art. 304 bis c.p.p. art. 304 ter c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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