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133205
IDG800900645
80.09.00645 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bargis marta
in tema di astensione dei prossimi congiunti dal testimoniare
nota a pret. torino 17 ottobre 1979
Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 6, pt. 2, pag. 279-284
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d61461
il pretore di torino affronta e risolve 2 problemi: 1) se la facolta' riconosciuta, dall' art. 350 c.p.p., ai prossimi congiunti dell' imputato di astenersi dal deporre, possa essere fatta valere in ogni stato e grado del procedimento, anche da chi sia gia' stato sentito una prima volta; 2) se l' avvertimento circa il diritto d' astensione vada rivolto dal giudice ogni qual volta procede all' esame di tali soggetti. quanto al primo punto, il pretore, in contrasto con quella dottrina che ritiene che la facolta' d' astensione precluda al testimone l' esercizio del diritto in esame poiche' costui non avrebbe piu' ragione d' astenersi una volta superato il conflitto fra obbligo giuridico e sentimento familiare, osserva intanto che il congiunto puo' revocare la volonta' d' astenersi e la successiva astensione, ma comunque non inficia la validita' delle deposizioni precedenti, ne' esclude l' utilizzazione delle medesime, purche' ci sia stato avvertimento ab initio della suddetta facolta'. quanto al secondo problema, l' avvertimento del giudice va rinnovato di volta in volta, costituendo l' unico mezzo sicuro per vincere l' ignorantia iuris del congiunto. peraltro l' art. 350 usa il verbo "deve" e l' inciso "se del caso" si riferisce esclusivamente all' eventuale sussistenza dei presupposti in presenza dei quali la legge sancisce il venir meno della facolta'.
art. 350 c.p.p.
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