Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


133206
IDG800900648
80.09.00648 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
secci mauro
dal sospetto all' indizio nelle comunicazioni giudiziarie
nota a cass. sez. i pen. 22 gennaio 1979
Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 353-356
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6120
la comunicazione giudiziaria puo' assolvere concretamente la sua funzione garantistica, solo se effettuata nei confronti di soggetti a carico dei quali sussistano indizi di reita' e non gia' soltanto elementi labili e generici o meri sospetti: cio' affermando, la cassazione ritiene l' inesistenza dell' obbligo di una preventiva comunicazione all' inquisito con riguardo alle c.d. "mere attivita' materiali"; alla richiesta di informazioni; alle attivita' compiute "motu proprio" dalla polizia giudiziaria; a varie attivita' "amministrative" di accertamento. la dottrina dominante indica poi 2 condizioni minime che rendono doveroso notificare l' avviso di procedimento: a) l' esistenza di un soggetto nei cui confronti si aprano indagini, anche al solo scopo di accertare l' eventuale infondatezza della notizia di reato; b) la determinazione di compiere un primo atto, almeno preistruttorio, nei confronti del medesimo soggetto. tale dottrina non scorge differenze tra imputato, indiziato e indicato di reita', ma riconosce l' obbligo della comunicazione all' indicato, solo quando nel corso dell' istruzione si siano raggiunti "indizi di reita'". ci si rende conto inoltre che, nella pratica, il salto qualitativo sospetto-indizio e' legato principalmente ad un atteggiamento psicologico dell' inquirente, che "carica" dati ambigui di maggiore o minore valore indiziario.
art. 304 c.p.p. art. 390 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati