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| IDG800900648 | |
| 80.09.00648 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| secci mauro
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| dal sospetto all' indizio nelle comunicazioni giudiziarie
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| nota a cass. sez. i pen. 22 gennaio 1979
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| Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 353-356
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d6120
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| la comunicazione giudiziaria puo' assolvere concretamente la sua
funzione garantistica, solo se effettuata nei confronti di soggetti a
carico dei quali sussistano indizi di reita' e non gia' soltanto
elementi labili e generici o meri sospetti: cio' affermando, la
cassazione ritiene l' inesistenza dell' obbligo di una preventiva
comunicazione all' inquisito con riguardo alle c.d. "mere attivita'
materiali"; alla richiesta di informazioni; alle attivita' compiute
"motu proprio" dalla polizia giudiziaria; a varie attivita'
"amministrative" di accertamento. la dottrina dominante indica poi 2
condizioni minime che rendono doveroso notificare l' avviso di
procedimento: a) l' esistenza di un soggetto nei cui confronti si
aprano indagini, anche al solo scopo di accertare l' eventuale
infondatezza della notizia di reato; b) la determinazione di compiere
un primo atto, almeno preistruttorio, nei confronti del medesimo
soggetto. tale dottrina non scorge differenze tra imputato, indiziato
e indicato di reita', ma riconosce l' obbligo della comunicazione
all' indicato, solo quando nel corso dell' istruzione si siano
raggiunti "indizi di reita'". ci si rende conto inoltre che, nella
pratica, il salto qualitativo sospetto-indizio e' legato
principalmente ad un atteggiamento psicologico dell' inquirente, che
"carica" dati ambigui di maggiore o minore valore indiziario.
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| art. 304 c.p.p.
art. 390 c.p.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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