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133207
IDG800900650
80.09.00650 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mazzarra assunta maria
la comunicazione giudiziaria come atto recettizio
nota a app. bari sez. i pen 14 luglio 1978
Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 366-368
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6120
la sentenza annotata conclude nel senso che "l' obbligo della comunicazione giudiziaria e' adempiuto con la semplice spedizione per la notifica nei modi di legge, senza che rilevi il momento in cui il plico giunga al destinatario". con l' entrata in vigore della l. 773 del 1972 (art. 3) ci si chiede se rilevi il momento della spedizione del plico chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, oppure quello in cui il plico giunga al destinatario. non par dubbio che la comunicazione giudiziaria costituisce una dichiarazione recettizia, che per aver rilevanza esterna necessita di notificazione all' interessato; chiarisce infine l' a. che anche l' avviso "impropriamente denominato di procedimento" di cui all' art. 304 comma 2 c.p.p. e' sottoposto, per quanto concerne la trasmissione, allo stesso regime dettato per la comunicazione giudiziaria. e' questa l' unica interpretazione che consenta una effettiva predisposizione della propria difesa.
art. 170 c.p.p. art. 177 c.p.p. art. 177 bis c.p.p. art. 304 c.p.p. art. 24 cost. art. 3 l. 15 dicembre 1972, n. 773
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