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133214
IDG800900316
80.09.00316 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
molari alfredo
osservazioni sulle indagini preliminari nel progetto di codice di procedura penale
seguito del parere formulato per conto del consiglio dell' ordine degli avvocati e procuratori di padova
Indice pen., an. 13 (1979), fasc. 3, pag. 375-406
d6001; d6030; d610; d611
in coerenza al disegno della legge delega, il progetto fa delle indagini preliminari un' attivita' meramente amministrativa. esse sono dirette dal pubblico ministero, che a tal fine dispone della polizia giudiziaria, e sono volte non tanto alla raccolta delle prove -sebbene eccezionalmente alcuni atti irripetibili valgono poi come prove-, bensi' alla cernita degli elementi necessari a puntualizzare la notizia di reato sulla cui base va iniziato l' esercizio dell' azione penale, il che segna una svolta radicale rispetto al sistema vigente. l' art. 355 comma 1 del progetto, configurando l' autorizzazione a procedere come condizione di procedibilita', presta il fianco a gravi critiche, particolarmente per il fatto che l' art. 356 dispone la presentazione dell' arrestato al giudice istruttore per l' udienza di convalida dopo la richiesta di autorizzazione ma prima di averla ottenuta e che il punto 32 della legge delega individua nella presentazione al giudice istruttore l' inizio dell' azione penale, onde sarebbe preferibile attribuire all' autorizzazione il ruolo di condizione di proseguibilita'. l' a. quindi disamina partitamente le varie situazioni processuali nelle quali inizia e da che momento, ovvero non inizia, l' azione penale.
l. delega 3 aprile 1974, n. 108
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