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133217
IDG800900329
80.09.00329 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de matteo raffaele
l' incompetenza per materia nel giudizio d' appello
nota a cass. sez. i pen. 28 gennaio 1977
Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 4, pag. 1556-1566
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60210; d60213; d6341
ex art. 33 c.p.p. non e' lecito dubitare del potere del giudice di appello di dichiarare anche di ufficio l' incompetenza per materia, ove questa sia ravvisabile in relazione allo stesso fatto e allo stesso reato giudicato in primo grado. la rilevabilita', quando sia riconosciuta "per qualsiasi causa", ex art. 36 comma 2 codice di rito, induce a ritenere la possibilita' di una declaratoria di incompetenza del primo giudice in conseguenza di una diversa qualificazione giuridica del fatto anche su gravame del solo imputato, purche', per la ragione devolutiva dell' appello, i motivi di gravame investano il punto relativo alla qualifica giuridica del fatto; l' art. 515 c.p.p. regola solo i poteri di decisione del giudice d' appello quando pronunzia nel merito, ma non quando debba annullare: in tal caso si applicheranno le norme disciplinanti la nullita' e la competenza, e quindi gli artt. 33 e 36 c.p.p.. i rilievi, contrariamente alla annotata pronuncia della suprema corte, valgono anche allorche' l' incompetenza emerge perche' il fatto risulta diverso e piu' grave, e allorche' derivi dalla riconosciuta sussistenza di circostanze aggravanti non contestate in prime cure.
art. 33 c.p.p. art. 36 comma 2 c.p.p. art. 515 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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