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133218
IDG800900332
80.09.00332 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ferraioli marzia
sull' ammissibilita' del conflitto positivo di giurisdizione
nota a cass. sez. un. pen. 17 dicembre 1977
Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 4, pag. 1579-1588
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d66; d6023
ineccepibile la decisione annotata: si precisa infatti che, contrariamente a quanto richiesto per il conflitto negativo, nel caso in cui 2 giudici prendano cognizione contemporaneamente dello stesso fatto non e' necessario che si manifestino esplicite statuizioni al riguardo, e che la peculiare natura del contrasto legittima l' intervento della corte senza subordinarne l' ammissibilita' alla pendenza dei procedimenti nella fase istruttoria, essendo in discussione lo stesso potere di "ius dicere". impropria l' affermazione che la connessione tra i procedimenti non deve essere di necessita' oggettiva; ex art. 264 c.p.mil.p., uniche ipotesi di connessione, tra procedimenti di competenza dell' autorita' ordinaria e di quella militare, capaci di produrre effetti sulla giurisdizione, sono le situazioni oggettive di cui all' art. 45 nn. 1 e 2 c.p.p.. dal combinato disposto degli artt. 51 n. 1 e 52 codice di rito consegue che condizioni di proponibilita' della rimessione, ex art. 53, sono il "medesimo reato" e il "conflitto" o dissenso. le opposte dichiarazioni occorrono sempre perche' si realizzino i presupposti del conflitto.
art. 45 c.p.p. art. 51 c.p.p. art. 52 c.p.p. art. 53 c.p.p. art. 264 c.p.mil.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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