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| IDG800900335 | |
| 80.09.00335 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pecori paolo
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| contestazione suppletiva e costituzione di parte civile nel
dibattimento
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| nota a trib. vicenza 16 ottobre 1978
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 4, pag. 1607-1612
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d6216; d6011; d60322
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| il richiamo ai termini di decadenza per la costituzione di parte
civile, di cui all' art. 93 c.p.p., puo' essere valido unicamente in
relazione al reato originariamente contestato all' imputato nel
decreto di citazione a giudizio. diversamente nel corso di nuova
contestazione dibattimentale ex artt. 445 e 446 c.p.p.: emergono
allora ben distinte le fasi della imputazione suppletiva, della
contestazione suppletiva e della eventuale richiesta dei termini a
difesa, quali momenti del procedimento di formulazione della nuova
accusa. da cio' discende che il dibattimento potra' ritenersi aperto
in specie solo con il compimento del primo atto processuale
successivo alla concessione del termine o, se rinunciato, successivo
alla contestazione successiva e cioe' l' interrogatorio nel merito
del nuovo addebito. antecedentemente a quest' ultimo atto la
costituzione di parte civile ad opera del danneggiato del reato puo'
dunque legittimamente ammettersi. diversamente, dovendosi la
contestazione de quo del reato concorrente situarsi sempre nel
dibattimento, il termine di decadenza sarebbe sempre superato, con
cio' introducendosi una disparita' di trattamento incostituzionale
tra chi venne posto in grado di costituirsi parte civile prima dell'
apertura del dibattimento e chi non ne fu in grado perche', a cagione
di un' omissione a lui non imputabile, e della sopravvenienza nel
dibattimento di elementi attinenti a un reato concorrente, contestato
ex art. 445, il decreto di citazione non contemplava il nuovo reato.
l' a. censura pertanto l' annotata sentenza.
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| art. 23 c.p.p.
art. 93 c.p.p.
art. 445 c.p.p.
art. 446 c.p.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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