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133223
IDG800900367
80.09.00367 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bertozzi aldo
le contravvenzioni valutarie
d.l. 4 marzo 1976, n. 31
Riv. pen., an. 105 (1979), fasc. 11-12, pag. 979-981
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d538
l' art. 3 d.l. 31 del 1976, modificato dall' art. 1 l. 159 del 1976, punisce con l' ammenda da centomila lire a un milione l' amministratore o il dipendente di un' azienda o istituto di credito che, fuori dei casi di concorso nei reati di cui all' art. 1, nell' esercizio delle sue funzioni, viola disposizioni concernenti il regolamento valutario di operazioni commerciali o finanziarie con l' estero, qualora la sua condotta abbia favorito il compimento di uno dei reati previsti dall' art. 1. trattasi di reato proprio sottoposto a condizione di punibilita'. inoltre, poiche' ha natura contravvenzionale, e' sufficiente la colpa. infine e' prevista anche un' aggravante speciale da applicarsi ai casi particolarmente gravi, ma poiche' la legge tace su di essi la valutazione sara' rimessa all' apprezzamento prudente del magistrato. l' art. 3 comma 4 decreto citato sanziona poi il fatto dell' "operatore che... non dichiari il vero o prospetti il falso, qualora il fatto non costituisca piu' grave reato". trattasi di reato comune, a natura contravvenzionale; il che lascia perplessi poiche' si viene a punire una falsita' senza indagare sull' esistenza del dolo. gli artt. 2 e 4 stesso decreto sanciscono che, salvo l' offerta di idonea cauzione, per questi reati si deve procedere alla iscrizione di ipoteca legale o al sequestro previsti dall' art. 189 c.p.. infine l' art. 8 prospetta un problema di non facile soluzione laddove prevede una sanzione amministrativa quale pena accessoria ai reati in esame, portando ad un sovvertimento del principio del "ne bis in idem".
r.d. 5 dicembre 1938, n. 1928 l. 28 luglio 1939, n. 1097 l. 18 ottobre 1949, n. 769 art. 1 d.l. 4 marzo 1976, n. 31 art. 2 d.l. 4 marzo 1976, n. 31 art. 3 d.l. 4 marzo 1976, n. 31 art. 4 d.l. 4 marzo 1976, n. 31 art. 8 d.l. 4 marzo 1976, n. 31 art. 1 l. 30 aprile 1976, n. 159 art. 189 c.p. art. 196 c.p. art. 197 c.p.
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