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133225
IDG800900385
80.09.00385 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
barbuto mario
ordine ministeriale e concessione del sindaco per la ristrutturazione di un edificio di interesse storico-artistico
nota a pret. pavia 29 marzo 1979
Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 3, pt. 2, pag. 133-138
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d540
le 3 massime formulate dal pretore pavese prendono in considerazione alcuni aspetti nodosi della problematica sottesa al campo dei reati edilizi. 1) al problema se il comune possa costituirsi parte civile nei procedimenti per reati urbanistici si risponde positivamente, e forse definitivamente, con la sentenza della cassazione 21 aprile 1979; la pronuncia annotata conferma tale indirizzo. 2) si prende in esame la erronea applicazione di diritto del giudice di primo grado che ha escluso l' applicazione dell' amnistia per il caso di totale difformita' in presenza di modifiche di limitata entita' volumetrica, sulla base del fatto che, al di la' dell' irrilevanza dei volumi effettivamente realizzati, per applicare il beneficio occorre far riferimento alla globalita' dei lavori "progettati", dimenticando che, nella specie, era sufficiente constatare il carattere storico-artistico degli edifici stessi. 3) la terza massima distingue tra "interventi di restauro e di risanamento conservativo" e "interventi di ristrutturazione edilizia": per entrambi si richiede la concessione del sindaco. dunque l' inizio dei lavori che li concernono in nessun modo puo' essere realizzato mancando la predetta concessione, neppure in presenza di un ordine ministeriale che e' illegittimo, poiche' viziato da incompetenza, violazione di legge e sviamento di potere.
l. 1 giugno 1939, n. 1089 l. 28 gennaio 1977, n. 10 d.p.r. 4 agosto 1978, n. 413 l. 5 agosto 1978, n. 457 cass. sez. un. pen. 21 aprile 1979
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