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133233
IDG800900529
80.09.00529 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
petrone marino
tutela penale del segreto bancario e limiti processuali
intervento al convegno sul tema "il segreto bancario tra miti e realta'", pontremoli, 22-24 giugno 1979
Cass. pen., an. 20 (1980), fasc. 1-2, pag. 272-277
d51876; d61462; d18124; d537
l' a., constatata la eterogeneita' delle posizioni in materia di segreto bancario, ritiene opportuno fissare una premessa indiscutibile: l' esistenza di 2 aspetti, uno sostanziale, la tutela del segreto, l' altro processuale, l' opponibilita' dello stesso in sede d' acquisizione delle prove, che hanno autonomo rilievo pur se spesso interagenti. osserva che esiste nel nostro ordinamento un' espressa previsione penale a tutela del segreto bancario, l' art. 622 c.p., quale segreto professionale. sul piano processuale la realta' normativa accorda generalmente prevalenza alla tutela del segreto rispetto agli interessi probatori in conflitto. cio' non avviene per il segreto in parola, il bancario non figurando tra i professionali elencati tassativamente dall' art. 351 c.p.p., sicche' l' opponibilita' vale esclusivamente nei casi in cui lo si possa considerare segreto d' ufficio. l' a. ritiene che, per quanto concerne l' incidenza del segreto bancario sull' obbligo del rapporto all' autorita' giudiziaria, si deve concludere, sulla scorta della legislazione vigente, che sussiste per il governatore della banca centrale l' obbligo stesso.
art. 10 l. 7 marzo 1938, n. 141 art. 622 c.p. art. 351 c.p.p.
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