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Documento


133235
IDG800900569
80.09.00569 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
fassone elvio
il giudice tra indipendenza e responsabilita'
scritto riproducente, con ampliamenti non di sostanza e con la aggiunta di indicazioni bibliografiche, una relazione svolta presso la camera penale degli avvocati e procuratori del piemonte e valle d' aosta, torino, 6 luglio 1979
Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 1, pag. 3-34
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d02302; d4026; d6020
l' a. sostiene che l' impostazione giuridico-culturale vigente sul tema dell' indipendenza del giudice - concretantesi nell' affermazione del primato dell' indipendenza rispetto alla responsabilita' - e' frutto del pensiero razionalista e liberale, e riposa su 2 assiomi (l' unicita' dell' ordinamento giuridico e la convinzione che l' imparzialita' consiste nell' affrancazione dell' influenza di altri poteri) entrati progressivamente in crisi. la costituzione, secondo l' a., favorisce l' indipendenza rispetto alla responsabilita', ma con attenuazioni. la responsabilita' penale e' garantita dall' art. 328 c.p. che si presenta pero' di difficile attuazione, per cui sarebbe opportuna la rimozione della clausola contenuta nell' ultima parte dell' articolo. per quanto attiene alla responsabilita' civile, fassone propone l' abolizione della condizione di procedibilita' della domanda risarcitoria consistente nell' autorizzazione ministeriale e la divaricazione tra la responsabilita' del giudice (ancorata al dolo) e la nascita di obblighi riparatori dello stato (estensibile alla colpa grave), precisando pero' che il nodo non e' giuridico ma politico, poiche' cosi' facendo si rischia l' appiattimento della funzione giurisdizionale. sul tema della eventuale responsabilita' politica, l' a., sottolineata la delicatezza del problema, sostiene che l' unica via percorribile e' quella del potenziamento della libera critica dei provvedimenti giudiziari (abolizione del reato di vilipendio, riduzione del segreto istruttorio, creazione di uffici stampa, eccetera) accanto al rafforzamento della partecipazione popolare nell' amministrazione della giustizia. l' a. conclude affermando che il potere giudiziario presenta difficolta' ontologiche ad essere responsabilizzato, per cui occorre rielaborare il concetto di "responsabilita'", da intendersi come esposizione del giudice alla societa' e come presenza, anche politica, della medesima non in veste sanzionatoria dopo la decisione, ma in veste con-creatrice prima della medesima.
art. 28 cost. art. 55 c.p.c. art. 328 c.p.
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