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| IDG800900569 | |
| 80.09.00569 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| fassone elvio
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| il giudice tra indipendenza e responsabilita'
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| scritto riproducente, con ampliamenti non di sostanza e con la
aggiunta di indicazioni bibliografiche, una relazione svolta presso
la camera penale degli avvocati e procuratori del piemonte e valle d'
aosta, torino, 6 luglio 1979
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 1, pag. 3-34
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d02302; d4026; d6020
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| l' a. sostiene che l' impostazione giuridico-culturale vigente sul
tema dell' indipendenza del giudice - concretantesi nell'
affermazione del primato dell' indipendenza rispetto alla
responsabilita' - e' frutto del pensiero razionalista e liberale, e
riposa su 2 assiomi (l' unicita' dell' ordinamento giuridico e la
convinzione che l' imparzialita' consiste nell' affrancazione dell'
influenza di altri poteri) entrati progressivamente in crisi. la
costituzione, secondo l' a., favorisce l' indipendenza rispetto alla
responsabilita', ma con attenuazioni. la responsabilita' penale e'
garantita dall' art. 328 c.p. che si presenta pero' di difficile
attuazione, per cui sarebbe opportuna la rimozione della clausola
contenuta nell' ultima parte dell' articolo. per quanto attiene alla
responsabilita' civile, fassone propone l' abolizione della
condizione di procedibilita' della domanda risarcitoria consistente
nell' autorizzazione ministeriale e la divaricazione tra la
responsabilita' del giudice (ancorata al dolo) e la nascita di
obblighi riparatori dello stato (estensibile alla colpa grave),
precisando pero' che il nodo non e' giuridico ma politico, poiche'
cosi' facendo si rischia l' appiattimento della funzione
giurisdizionale. sul tema della eventuale responsabilita' politica,
l' a., sottolineata la delicatezza del problema, sostiene che l'
unica via percorribile e' quella del potenziamento della libera
critica dei provvedimenti giudiziari (abolizione del reato di
vilipendio, riduzione del segreto istruttorio, creazione di uffici
stampa, eccetera) accanto al rafforzamento della partecipazione
popolare nell' amministrazione della giustizia. l' a. conclude
affermando che il potere giudiziario presenta difficolta' ontologiche
ad essere responsabilizzato, per cui occorre rielaborare il concetto
di "responsabilita'", da intendersi come esposizione del giudice alla
societa' e come presenza, anche politica, della medesima non in veste
sanzionatoria dopo la decisione, ma in veste con-creatrice prima
della medesima.
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| art. 28 cost.
art. 55 c.p.c.
art. 328 c.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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