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133238
IDG800900588
80.09.00588 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pecori paolo
applicazione di lenti c.d. "a contatto" da parte dell' ottico e violazione dell' art. 348 cod. pen.
nota a pret. schio 16 marzo 1978
Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 1, pag. 352-362
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51125; d544
stante gli artt. 140-142 del testo unico leggi sanitarie e soprattutto l' art. 12 del regolamento di esecuzione, deve ritenersi vietato all' ottico ogni visita sul cliente al fine di stabilire se questi possa portare lenti a contatto; cosi' come e' necessario che l' ottico pretenda dal cliente una prescrizione medica che garantisca l' assenza di controindicazioni. se infatti puo' confezionare e vendere occhiali solo dietro presentazione di ricetta medica, a fortiori, per i possibili gravi danni, tale limite sussistera' con riferimento alle lenti corneali, fermo restando il generale divieto di cui all' art. 348 c.p..
art. 348 c.p. art. 140 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 art. 141 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 art. 142 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 art. 12 r.d. 31 maggio 1928, m. 1334
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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