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| IDG800900611 | |
| 80.09.00611 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| bognetti giovanni, marinucci giorgio, bartole sergio
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| pareri incrociati sul progetto del nuovo codice di procedura penale
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| parere della facolta' di giurisprudenza dell' universita' di pavia
sul "progetto del nuovo codice di procedura penale"
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| Indice pen., an. 14 (1980), fasc. 1, pag. 43-72
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| d6; d6145; d6110
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| bognetti rileva l' imprecisione dell' art. 176 progetto preliminare,
la discutibile inutilizzabilita' dei documenti e denunce anonime,
anche da parte della polizia, enunciata agli artt. 232 e 343, l'
insufficienza della disciplina delle intercettazioni telefoniche, che
auspica estendersi per ogni tipo di reato; ritiene infine che
dovrebbe ammettersi la possibilita', per il servizio del
controspionaggio, di procedere a intercettazioni senza autorizzazione
dell' autorita' giudiziaria. marinucci, pur condividendo la
preoccupazione per la crescita della criminalita', critica tali
assunti sia sotto il profilo della dubbia costituzionalita', sia
sotto il profilo, relativamente all' estensione generalizzata della
intercettabilita', della loro praticabilita' in concreto. la garanzia
giurisdizionale, come salvaguardia della liberta' inviolabile dell'
art. 15 cost., e' gia' stata sancita dalla corte costituzionale; l'
agente provocatore non punibile e l' informatore della polizia il cui
nome non puo' essere rivelato, sono del resto strumenti gia'
esistenti e sufficienti per l' efficienza dei servizi di sicurezza.
gli aa. augurano quindi un' apertura del segreto istruttorio.
bognetti prosegue in tema di istigazioni e arresto in flagranza
auspicando una normativa piu' omogenea con la disciplina della
custodia provvisoria, ma anche piu' rigida; in cio' dissentono invece
bartole e marinucci.
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| l. delega 3 aprile 1974, n. 108
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