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| IDG800900643 | |
| 80.09.00643 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| rampioni roberto
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| brevi note in tema di "privato interesse" nel delitto di cui all'
art. 324 codice penale
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| nota a cass. sez. i pen. 30 maggio 1978
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| Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 6, pt. 2, pag. 263-268
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d51113
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| il reato di cui all' art. 324 c.p. presuppone una attivita' positiva
del funzionario: non rientrano quindi nella fattispecie i casi in cui
il contatto tra interesse privato e pubblico sia solamente
occasionale. tra i 2 interessi deve esservi un conflitto reale e non
meramente potenziale o quantomeno una coincidenza, nel qual caso la
fattispecie di reato si realizza solamente se da parte del
funzionario vi sia stato sfruttamento della sua posizione con
correlativa inefficienza dell' attivita' pubblica. occorre cioe' un
quid pluris, dato dalla alterazione delle regole giuridiche che
disciplinano il processo formativo dell' atto, non la semplice
partecipazione del funzionario all' atto stesso, dal momento che la
norma non incrimina un mero obbligo di astensione. la formula
"interesse privato" equivale ad "interesse personale", intendendo
quest' ultimo termine come proprio del funzionario o di soggetti a
lui legati e fatto proprio dal medesimo. identificare l' interesse
privato con quello non pubblico, e quindi anche di terzi, implica una
restrizione della portata dell' art. 323 c.p. con una conseguente sua
parziale abrogazione. l' interesse puo' essere economico-patrimoniale
o solamente morale: in quest' ultimo caso l' utilita' che deriva al
funzionario deve porsi in contrasto con l' interesse pubblico; deve
procurare un concreto pregiudizio al bene dell' imparziale
svolgimento dell' attivita' amministrativa, che la norma dell' art.
324 c.p. protegge.
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| art. 323 c.p.
art. 324 c.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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