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Documento


133251
IDG800900643
80.09.00643 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
rampioni roberto
brevi note in tema di "privato interesse" nel delitto di cui all' art. 324 codice penale
nota a cass. sez. i pen. 30 maggio 1978
Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 6, pt. 2, pag. 263-268
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51113
il reato di cui all' art. 324 c.p. presuppone una attivita' positiva del funzionario: non rientrano quindi nella fattispecie i casi in cui il contatto tra interesse privato e pubblico sia solamente occasionale. tra i 2 interessi deve esservi un conflitto reale e non meramente potenziale o quantomeno una coincidenza, nel qual caso la fattispecie di reato si realizza solamente se da parte del funzionario vi sia stato sfruttamento della sua posizione con correlativa inefficienza dell' attivita' pubblica. occorre cioe' un quid pluris, dato dalla alterazione delle regole giuridiche che disciplinano il processo formativo dell' atto, non la semplice partecipazione del funzionario all' atto stesso, dal momento che la norma non incrimina un mero obbligo di astensione. la formula "interesse privato" equivale ad "interesse personale", intendendo quest' ultimo termine come proprio del funzionario o di soggetti a lui legati e fatto proprio dal medesimo. identificare l' interesse privato con quello non pubblico, e quindi anche di terzi, implica una restrizione della portata dell' art. 323 c.p. con una conseguente sua parziale abrogazione. l' interesse puo' essere economico-patrimoniale o solamente morale: in quest' ultimo caso l' utilita' che deriva al funzionario deve porsi in contrasto con l' interesse pubblico; deve procurare un concreto pregiudizio al bene dell' imparziale svolgimento dell' attivita' amministrativa, che la norma dell' art. 324 c.p. protegge.
art. 323 c.p. art. 324 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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