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Documento


133252
IDG800900647
80.09.00647 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de matteo raffaele
rettificazione di documenti falsi e pregiudizi dei terzi
nota a ord. trib. reggio emilia ufficio istruzione 28 maggio 1979 decr. trib. reggio emilia ufficio istruzione 19 febbraio 1979
Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 7, pt. 2, pag. 333-334
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60411; d6223; d642
le conclusioni del giudice istruttore suscitano qualche perplessita' laddove si proceda ad una attenta analisi del dettato normativo dell' art. 480 c.p.p.: l' ultima limitazione, concernente il divieto di cancellazione, ripristinazione, rinnovazione o riforma del documento quando la cosa possa pregiudicare interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento, e' giustificata dall' esigenza di rispettare il diritto al contraddittorio dei terzi interessati; ed e' naturale questa tutela dei terzi poiche' la nostra procedura penale non conosce gli istituti dell' intervento e dell' opposizione di terzo. ma una volta che il contraddittorio, nel senso suddetto, sia assicurato da un procedimento incidentale di esecuzione, la presenza di un pregiudizio che puo' derivare al terzo dalla rettificazione del documento non puo' costituire un fatto impeditivo alla eliminazione del falso, cosi' come invece ha ritenuto il giudice istruttore.
art. 380 c.p.p. art. 480 c.p.p. art. 481 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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