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133263
IDG800900610
80.09.00610 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pisani mario
la convenzione europea di estradizione e la giurisprudenza italiana
relazione all' incontro di studio organizzato dal consiglio superiore della magistratura e dall' istituto superiore internazionale di scienze criminali sul tema "estradizione e spazio giuridico europeo", siracusa, dicembre 1979
Indice pen., an. 14 (1980), fasc. 1, pag. 11-41
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d652; d5004
la struttura e la portata del testo della convenzione europea di estradizione sono particolarmente significativi per comprendere l' indirizzo giurisprudenziale in subjecta materia. occorre peraltro premettere la testuale previsione di riserva sul fondamento del criterio della reciprocita' ex art. 26 par. 2 e che l' art. 28 par. 3 prevede la prevalenza della legislazione uniforme sulla stessa convenzione, onde non attribuire alla convenzione tout court carattere di multilateralita'. l' art. 22 poi rinvia, quanto alla procedura di estradizione e all' arresto provvisorio, alle leggi della parte richiesta. in tal contesto particolarmente rileva la riserva italiana, rinviante a tutti i criteri di cui all' art. 25 in tema di misure di sicurezza e al rifiuto assoluto di estradizione, nonostante le garanzie di cui all' art. 11, per reati punibili con la pena capitale. quest' ultima dichiarazione ha assunto eccessivo onore presso la corte costituzionale che lo ha qualificato come un impegno che indirettamente garantisce i cittadini degli stessi stati i quali non hanno ratificato la convenzione, con la conseguenza, una volta ricollegato all' art. 3 cost., di riflettersi sulle altre convenzioni non altrettanto garantite dalla riserva assoluta. la stessa corte, invece, in materia di ne bis in idem non ha ritenuto altrettanto assoluto il principio di cui all' art. 9 conv. negandone, nonostante l' internazionalizzazione, anche la sua costituzionalizzazione ex art. 10 cost.. secondo la cassazione del resto l' art. 6 conv. induce a ritenere la estradabilita' come regola e il suo rifiuto come eccezione, vieppiu' dagli artt. 7 e 8 dovendosi desumere come regola fondamentale in materia il principio graziano "aut dedere, aut punire".
art. 10 cost. art. 11 c.p. art. 13 c.p. art. 661 c.p.p. art. 665 c.p.p. conv. strasburgo 18 aprile 1960 (estradizione) l. 30 gennaio 1963, n. 300
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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