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| IDG800900610 | |
| 80.09.00610 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pisani mario
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| la convenzione europea di estradizione e la giurisprudenza italiana
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| relazione all' incontro di studio organizzato dal consiglio superiore
della magistratura e dall' istituto superiore internazionale di
scienze criminali sul tema "estradizione e spazio giuridico europeo",
siracusa, dicembre 1979
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| Indice pen., an. 14 (1980), fasc. 1, pag. 11-41
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d652; d5004
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| la struttura e la portata del testo della convenzione europea di
estradizione sono particolarmente significativi per comprendere l'
indirizzo giurisprudenziale in subjecta materia. occorre peraltro
premettere la testuale previsione di riserva sul fondamento del
criterio della reciprocita' ex art. 26 par. 2 e che l' art. 28 par. 3
prevede la prevalenza della legislazione uniforme sulla stessa
convenzione, onde non attribuire alla convenzione tout court
carattere di multilateralita'. l' art. 22 poi rinvia, quanto alla
procedura di estradizione e all' arresto provvisorio, alle leggi
della parte richiesta. in tal contesto particolarmente rileva la
riserva italiana, rinviante a tutti i criteri di cui all' art. 25 in
tema di misure di sicurezza e al rifiuto assoluto di estradizione,
nonostante le garanzie di cui all' art. 11, per reati punibili con la
pena capitale. quest' ultima dichiarazione ha assunto eccessivo onore
presso la corte costituzionale che lo ha qualificato come un impegno
che indirettamente garantisce i cittadini degli stessi stati i quali
non hanno ratificato la convenzione, con la conseguenza, una volta
ricollegato all' art. 3 cost., di riflettersi sulle altre convenzioni
non altrettanto garantite dalla riserva assoluta. la stessa corte,
invece, in materia di ne bis in idem non ha ritenuto altrettanto
assoluto il principio di cui all' art. 9 conv. negandone, nonostante
l' internazionalizzazione, anche la sua costituzionalizzazione ex
art. 10 cost.. secondo la cassazione del resto l' art. 6 conv. induce
a ritenere la estradabilita' come regola e il suo rifiuto come
eccezione, vieppiu' dagli artt. 7 e 8 dovendosi desumere come regola
fondamentale in materia il principio graziano "aut dedere, aut
punire".
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| art. 10 cost.
art. 11 c.p.
art. 13 c.p.
art. 661 c.p.p.
art. 665 c.p.p.
conv. strasburgo 18 aprile 1960 (estradizione)
l. 30 gennaio 1963, n. 300
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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