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133264
IDG800601690
80.06.01690 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lizier tessiore maria eleonora
"forum solutionis", convenzione di bruxelles del 27 settembre 1968 e giurisprudenza italiana
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 34 (1980), fasc. 1, pag. 113-185
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d8825; d4021
l' a. rileva che l' art. 5 n. 1 della convenzione di bruxelles del 27 settembre 1968 introdotta in italia con legge 21 giugno 1971 n. 804, ha trovato numerose applicazioni giurisprudenziali tanto in italia quanto negli altri stati contraenti. i problemi piu' importanti che si pongono in relazione all' articolo citato riguardano: a) l' individuazione dell' obbligazione il cui locus solutionis costituisce il criterio di collegamento rilevante al fine di stabilire la giurisdizione in materia contrattuale; b) la determinazione dell' ordinamento in base al quale va individuato il luogo di esecuzione di tale obbligazione. la prassi giurisprudenziale italiana, dopo qualche incertezza, e' stata concorde sul punto che l' obbligazione il cui locus solutionis e' rilevante ai sensi dell' art. 5 n. 1 della convenzione sia l' obbligazione dedotta in giudizio, cioe' l' obbligazione che e' alla base della domanda. non altrettanto puo' affermarsi per quanto concerne il problema della determinazione del contesto normativo al quale bisogna riferirsi per stabilire il locus destinatae solutionis di tale obbligazione.
l. 21 giugno 1971, n. 804 art. 4 n. 2 c.p.c. art. 5 conv. bruxelles 27 settembre 1968 (comprtenza giurisdizionale)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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