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| IDG800601690 | |
| 80.06.01690 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| lizier tessiore maria eleonora
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| "forum solutionis", convenzione di bruxelles del 27 settembre 1968 e
giurisprudenza italiana
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| Riv. trim. dir. proc. civ., an. 34 (1980), fasc. 1, pag. 113-185
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d8825; d4021
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| l' a. rileva che l' art. 5 n. 1 della convenzione di bruxelles del 27
settembre 1968 introdotta in italia con legge 21 giugno 1971 n. 804,
ha trovato numerose applicazioni giurisprudenziali tanto in italia
quanto negli altri stati contraenti. i problemi piu' importanti che
si pongono in relazione all' articolo citato riguardano: a) l'
individuazione dell' obbligazione il cui locus solutionis costituisce
il criterio di collegamento rilevante al fine di stabilire la
giurisdizione in materia contrattuale; b) la determinazione dell'
ordinamento in base al quale va individuato il luogo di esecuzione di
tale obbligazione. la prassi giurisprudenziale italiana, dopo qualche
incertezza, e' stata concorde sul punto che l' obbligazione il cui
locus solutionis e' rilevante ai sensi dell' art. 5 n. 1 della
convenzione sia l' obbligazione dedotta in giudizio, cioe' l'
obbligazione che e' alla base della domanda. non altrettanto puo'
affermarsi per quanto concerne il problema della determinazione del
contesto normativo al quale bisogna riferirsi per stabilire il locus
destinatae solutionis di tale obbligazione.
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| l. 21 giugno 1971, n. 804
art. 4 n. 2 c.p.c.
art. 5 conv. bruxelles 27 settembre 1968 (comprtenza giurisdizionale)
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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