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133266
IDG801000133
80.10.00133 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
brusati massimo
la liquidazione di imposta di donazione e il coacervo di donazioni
Legisl. giur. trib., an. 7 (1979), fasc. 11, pag. 1741-1743
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d538; d23113; d23118; d23112; d23114; d303; d51523
precisato che in presenza di un unico titolo di acquisto da parte dell' erede legittimamente l' ufficio del registro riunisce, sia pure fittiziamente, i suoi diversi accrescimenti patrimoniali nel tempo ai fini dell' applicazione dell' imposta successoria, l' a. ritiene che tale principio non sia valido per il trattamento fiscale delle donazioni in vita del donante, specie quando vengono effettuate dal donante con atti distinti anziche' con atto unico. circa le conseguenze dell' omissione della denuncia delle precedenti donazioni, l' a. osserva che il vigente decreto sull' imposta successoria prevede l' obbligo della dichiarazione a carico del denunciante la successione (e non piu' nel caso di atti di donazione "inter vivos") e sostiene pertanto che nella fattispecie non sussiste piu' l' ipotesi criminosa emergente dal combinato disposto degli artt. 10 e 14 del decreto n. 90 del 1945 e dell' art. 483 del codice penale.
art. 55 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637 art. 7 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637 art. 37 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637 art. 483 c.p.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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