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133268
IDG801000137
80.10.00137 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pandolfelli gennaro
incostituzionalita' della normativa vigente in tema di pregiudiziale tributaria: necessita' di un tempestivo intervento del legislatore
Legisl. giur. trib., an. 7 (1979), fasc. 11, pag. 1776-1779
d215; d60022; d6001; d23156; d200; d02320; d6000; d2191
l' a. ritiene che la normativa vigente in tema di pregiudiziale tributaria nel processo penale sia in contrasto con gli artt. 112, 24 e 3 della costituzione e che la dichiarazione di incostituzionalita' sia destinata a travolgere anche la norma relativa alla sospensione del corso della prescrizione dei reati previsti dagli artt. 50 del decreto sull' iva e 56 del decreto sull' accertamento. auspica che, nella previsione di un' imminente decisione della corte costituzionale, il legislatore ordinario provveda all' abrogazione della normativa in questione ed all' adozione delle disposizioni idonee ad evitare ulteriori inconvenienti. dato lo squilibrio dell' attuale sistema repressivo, nel quale l' elaborazione delle disposizioni penali non e' stata preceduta da una necessaria valutazione comparativa della gravita' delle fattispecie sanzionate, sono anzitutto necessari provvedimenti legislativi intesi ad evitare un passaggio troppo brusco dall' attuale regime di impunita' ad un nuovo regime di repressione iniqua e disordinata. secondo l' a. nel programma di politica legislativa a breve termine va inserito in primo luogo il coordinamento delle norme penali in materia di iva ed in materia di imposte sul reddito. nell' adozione di una nuova disciplina dei rapporti tra processo penale e contenzioso tributario il legislatore puo' scegliere tra il sistema della separazione dei giudizi (soluzione piu' facile in quanto non richiede la modificazione di alcuna norma di procedura penale) e quello dell' attribuzione al giudice penale del potere di risolvere la controversia tributaria con la stessa sentenza con cui definisce il procedimento penale (soluzione maggiormente rispondente all' esigenza di economia dei giudizi). prima di emanare nuove disposizioni penali e procedere alla repressione di fatti diversi da quelli gia' previsti come reato dalle leggi vigenti appare opportuno punire sul serio le fattispecie attualmente contemplate.
art. 21 l. 7 gennaio 1929, n. 4 art. 58 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 56 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 112 cost. art. 24 cost. art. 3 cost. art. 50 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 57 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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