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| IDG801000143 | |
| 80.10.00143 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pandolfelli gennaro
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| legittimita' costituzionale dell' art. 60 della l. 7 gennaio 1929, n.
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| Legisl. giur. trib., an. 7 (1979), fasc. 12, pag. 1991-1994
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d538; d215; d60022; d200; d202; d02320; d230; d23156; d23159; d6020
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| secondo l' a. l' art. 60 della legge n. 4 del 1929 (in relazione al
quale e' stata sollevata la questione di illegittimita'
costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 della costituzione)
nega bensi' al giudice penale il potere (attribuito dall' art. 22) di
decidere della controversia relativa al tributo in materia di redditi
soggetti ai tributi diretti, ma non limita i poteri d' indagine del
giudice stesso in ordine all' esistenza e gravita' del reato,
derivando dette limitazioni dalle regole che subordinano (anche in
materia di iva) l' azione penale all' accertamento definitivo dell'
imposta. l' a. ritiene che il contrasto con la costituzione si ponga
in relazione alla regola della pregiudizialita' tributaria, non a
quella della separazione del giudizio penale e del giudizio
tributario. anche l' impostazione della questione di
incostituzionalita' dell' art. 60 in relazione all' art. 53 della
costituzione non appare fondata, in quanto tale norma non vieta al
legislatore ordinario di attribuire agli organi amministrativi
competenti ogni iniziativa per l' applicazione concreta delle leggi
tributarie e di escludere ogni intervento d' ufficio del giudice
nelle controversie tributarie. la considerazione che, quando all'
accertamento dell' imposta procedono le autorita' amministrative o
gli organi del contenzioso tributario, le limitazioni della prova
imposte dalle leggi vigenti non sempre consentono la verifica della
reale capacita' contributiva del soggetto porta come conseguenza la
deplorazione dell' esistenza di leggi che impongono tali limitazioni
e non l' affermazione della necessita' di sostituire, nei soli casi
di pregiudizialita', l' iniziativa del giudice penale a quella dell'
amministrazione finanziaria. concludendo nel senso dell' opportunita'
della conservazione nell' ordinamento penale tributario dell' art.
60, l' a. auspica peraltro la revisione della disciplina dei rapporti
tra giudizio penale e giudizio tributario.
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| art. 60 l. 7 gennaio 1929, n. 4
art. 3 cost.
art. 24 cost.
app. palermo 6 agosto 1975
art. 21 l. 7 gennaio 1929, n. 4
art. 22 l. 7 gennaio 1929, n. 4
art. 58 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 56 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
art. 53 cost.
art. 3 cost.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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