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133269
IDG801000143
80.10.00143 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pandolfelli gennaro
legittimita' costituzionale dell' art. 60 della l. 7 gennaio 1929, n.
Legisl. giur. trib., an. 7 (1979), fasc. 12, pag. 1991-1994
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d538; d215; d60022; d200; d202; d02320; d230; d23156; d23159; d6020
secondo l' a. l' art. 60 della legge n. 4 del 1929 (in relazione al quale e' stata sollevata la questione di illegittimita' costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 della costituzione) nega bensi' al giudice penale il potere (attribuito dall' art. 22) di decidere della controversia relativa al tributo in materia di redditi soggetti ai tributi diretti, ma non limita i poteri d' indagine del giudice stesso in ordine all' esistenza e gravita' del reato, derivando dette limitazioni dalle regole che subordinano (anche in materia di iva) l' azione penale all' accertamento definitivo dell' imposta. l' a. ritiene che il contrasto con la costituzione si ponga in relazione alla regola della pregiudizialita' tributaria, non a quella della separazione del giudizio penale e del giudizio tributario. anche l' impostazione della questione di incostituzionalita' dell' art. 60 in relazione all' art. 53 della costituzione non appare fondata, in quanto tale norma non vieta al legislatore ordinario di attribuire agli organi amministrativi competenti ogni iniziativa per l' applicazione concreta delle leggi tributarie e di escludere ogni intervento d' ufficio del giudice nelle controversie tributarie. la considerazione che, quando all' accertamento dell' imposta procedono le autorita' amministrative o gli organi del contenzioso tributario, le limitazioni della prova imposte dalle leggi vigenti non sempre consentono la verifica della reale capacita' contributiva del soggetto porta come conseguenza la deplorazione dell' esistenza di leggi che impongono tali limitazioni e non l' affermazione della necessita' di sostituire, nei soli casi di pregiudizialita', l' iniziativa del giudice penale a quella dell' amministrazione finanziaria. concludendo nel senso dell' opportunita' della conservazione nell' ordinamento penale tributario dell' art. 60, l' a. auspica peraltro la revisione della disciplina dei rapporti tra giudizio penale e giudizio tributario.
art. 60 l. 7 gennaio 1929, n. 4 art. 3 cost. art. 24 cost. app. palermo 6 agosto 1975 art. 21 l. 7 gennaio 1929, n. 4 art. 22 l. 7 gennaio 1929, n. 4 art. 58 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 56 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 53 cost. art. 3 cost.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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