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133272
IDG800800072
80.08.00072 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gabriele francesco
l' "abrogazione sufficiente" fra corte costituzionale e ufficio centrale per il referendum in un conflitto di attribuzioni molto simile a un giudizio d' appello
nota a ord. c. cost. 9 gennaio 1979, n. 1 ord. c. cost. 9 gennaio 1979, n. 2
Giur. cost., an. 24 (1979), fasc. 2-4, pt. 1, pag. 30-41
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d021431; d021030; d51800
l' a. rileva che i comitati promotori dei due referendum non chiedevano alla corte di dichiarare l' astratta spettanza del potere di disporre la cessazione delle operazioni referendarie, ne' di accertare un eventuale vizio in procedendo, consistente nella omessa valutazione della c.d. "abrograzione sufficiente", essendo chiaro, dalle due ordinanze dell' ufficio centrale, che la comparazione delle legislazioni coinvolte era regolarmente stata effettuata. ma essi chiedevano, viceversa, un giudizio proprio sulla valutazione comparativa compiuta dall' ufficio centrale, evidentemente dietro il rilievo della sua insufficienza, e, in sostanza, una sua modifica, cosi' implicitamente affermando che la corte costituzionale possa, in sede di risoluzione di un conflitto di attribuzione, fungere da vero e proprio giudice d' appello, come tale competente a sindacare anche il merito della decisione di un giudice di grado inferiore (in senso funzionale, ovviamente, non gerarchico), nonche' di fatto inserendo ufficio centrale e corte costituzionale nell' ambito della stessa funzione con un rapporto di subordinazione funzionale. le due ordinanze annotate non si esauriscono nell' ambito della problematica relativa alla delimitazione oggettiva dei conflitti costituzionali tra poteri ma si riflettono anche sulla distribuzione dei ruoli spettanti ai veri titolari di competenze nel procedimento referendario. esse inoltre confermano la posizione che la corte ha assunto fin dalla sentenza n. 16 del 1978 e cioe' che, in assenza di parametri oggettivi e sicuri, la determinazione caso per caso dell' ammissibilita' del referendum e' di fatto affidata alla discrezionalita' valutativa della corte, che cosi' si pone in funzione di arbitro supremo tra firmatari delle richieste e parlamento.
art. 134 cost. art. 37 l. 11 marzo 1953, n. 87 art. 22 l. 22 maggio 1978, n. 194
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