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| IDG800800072 | |
| 80.08.00072 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| gabriele francesco
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| l' "abrogazione sufficiente" fra corte costituzionale e ufficio
centrale per il referendum in un conflitto di attribuzioni molto
simile a un giudizio d' appello
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| nota a ord. c. cost. 9 gennaio 1979, n. 1
ord. c. cost. 9 gennaio 1979, n. 2
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| Giur. cost., an. 24 (1979), fasc. 2-4, pt. 1, pag. 30-41
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d021431; d021030; d51800
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| l' a. rileva che i comitati promotori dei due referendum non
chiedevano alla corte di dichiarare l' astratta spettanza del potere
di disporre la cessazione delle operazioni referendarie, ne' di
accertare un eventuale vizio in procedendo, consistente nella omessa
valutazione della c.d. "abrograzione sufficiente", essendo chiaro,
dalle due ordinanze dell' ufficio centrale, che la comparazione delle
legislazioni coinvolte era regolarmente stata effettuata. ma essi
chiedevano, viceversa, un giudizio proprio sulla valutazione
comparativa compiuta dall' ufficio centrale, evidentemente dietro il
rilievo della sua insufficienza, e, in sostanza, una sua modifica,
cosi' implicitamente affermando che la corte costituzionale possa, in
sede di risoluzione di un conflitto di attribuzione, fungere da vero
e proprio giudice d' appello, come tale competente a sindacare anche
il merito della decisione di un giudice di grado inferiore (in senso
funzionale, ovviamente, non gerarchico), nonche' di fatto inserendo
ufficio centrale e corte costituzionale nell' ambito della stessa
funzione con un rapporto di subordinazione funzionale. le due
ordinanze annotate non si esauriscono nell' ambito della problematica
relativa alla delimitazione oggettiva dei conflitti costituzionali
tra poteri ma si riflettono anche sulla distribuzione dei ruoli
spettanti ai veri titolari di competenze nel procedimento
referendario. esse inoltre confermano la posizione che la corte ha
assunto fin dalla sentenza n. 16 del 1978 e cioe' che, in assenza di
parametri oggettivi e sicuri, la determinazione caso per caso dell'
ammissibilita' del referendum e' di fatto affidata alla
discrezionalita' valutativa della corte, che cosi' si pone in
funzione di arbitro supremo tra firmatari delle richieste e
parlamento.
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| art. 134 cost.
art. 37 l. 11 marzo 1953, n. 87
art. 22 l. 22 maggio 1978, n. 194
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