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| IDG800800079 | |
| 80.08.00079 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| bartole sergio
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| prospettive nuove in tema di pubblico ministero?
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| nota a c. cost. 26 luglio 1979, n. 84
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| Giur. cost., an. 24 (1979), fasc. 8-10, pt. 1, pag. 871-882
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d02307; d6000; d60301
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| l' a. rileva che la pronuncia di illegittimita' costituzionale dell'
art. 378 comma 3 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. f, per contrasto
con gli artt. 3 e 112 cost., rovescia la precedente giurisprudenza
costituzionale. secondo la corte l' art. 112 cost., pur non
escludendo l' attribuzione ad altri soggetti del potere di esercitare
l' azione penale, non consentirebbe che "al pubblico ministero possa
essere sottratta la titolarita' dell' azione penale in ordine a
determinati reati", giacche' cio' implicherebbe una vanificazione
dell' obbligo del pubblico ministero di esercitare l' azione
medesima. la sentenza sembra orientata a sottrarre l' azione penale
alle oscillazioni e variazioni delle decisioni politiche e
discrezionali. per un verso, e' evidente che l' indipendenza della
pubblica accusa risulterebbe diminuita, ove la sua attivita' si
trovasse assoggettata alle determinanti valutazioni di altri e
diversi organi; e, per l' altro verso, i cittadini sarebbero esposti
al rischio di trattamenti difformi, indebitamente discriminatori, con
evidenti ripercussioni sulla stessa loro posizione nei confronti
della legge penale.
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| art. 112 cost.
art. 378 comma 3 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. f
art. 3 cost.
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