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133273
IDG800800079
80.08.00079 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bartole sergio
prospettive nuove in tema di pubblico ministero?
nota a c. cost. 26 luglio 1979, n. 84
Giur. cost., an. 24 (1979), fasc. 8-10, pt. 1, pag. 871-882
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d02307; d6000; d60301
l' a. rileva che la pronuncia di illegittimita' costituzionale dell' art. 378 comma 3 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. f, per contrasto con gli artt. 3 e 112 cost., rovescia la precedente giurisprudenza costituzionale. secondo la corte l' art. 112 cost., pur non escludendo l' attribuzione ad altri soggetti del potere di esercitare l' azione penale, non consentirebbe che "al pubblico ministero possa essere sottratta la titolarita' dell' azione penale in ordine a determinati reati", giacche' cio' implicherebbe una vanificazione dell' obbligo del pubblico ministero di esercitare l' azione medesima. la sentenza sembra orientata a sottrarre l' azione penale alle oscillazioni e variazioni delle decisioni politiche e discrezionali. per un verso, e' evidente che l' indipendenza della pubblica accusa risulterebbe diminuita, ove la sua attivita' si trovasse assoggettata alle determinanti valutazioni di altri e diversi organi; e, per l' altro verso, i cittadini sarebbero esposti al rischio di trattamenti difformi, indebitamente discriminatori, con evidenti ripercussioni sulla stessa loro posizione nei confronti della legge penale.
art. 112 cost. art. 378 comma 3 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. f art. 3 cost.
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