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| IDG800800082 | |
| 80.08.00082 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| vassalli giuliano
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| rimeditazioni sul rifiuto di difesa
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| nota a c. cost. 10 ottobre 1979, n. 125
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| Giur. cost., an. 24 (1979), fasc. 8-10, pt. 1, pag. 890-904
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d6035; d02320
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| l' a. condivide la decisione della corte che individua come oggetto
del problema il diritto dell' imputato di non difendersi, anziche' la
c.d. e tanto rivendicata "autodifesa", espressione ambigua anche se
nell' autodifesa in senso ampio puo' farsi rientrare il non
difendersi affatto ed il non accettare di essere difeso. questa
individuazione del problema giova a rendere sempre meno pertinente
ogni richiamo a convenzioni internazionali nelle quali, come in
quella di roma del 1950 (l. 4 agosto 1955, n. 848) si stabilisce "il
diritto di ogni imputato a difendersi da se' o avere l' assistenza di
un difensore di propria fiducia" (art. 6 n. 3 lett. c), o, come nel
patto internazionale di new york del 1966 sui diritti civili e
politici (l. 25 ottobre 1977, n. 881) in cui si aggiunge che il
diritto di avere un difensore d' ufficio deve essere riconosciuto
"ogni qualvolta l' interesse della giustizia cio' esiga". un altro
pregio della sentenza annotata sembra rappresentato dagli opportuni
anche se contenuti riferimenti alla formazione dell' art. 24 cost. ed
all' opera costante di "diffusione e rafforzamento" del diritto di
difesa "anche e soprattutto mediante l' opera del difensore tecnico"
svolta in tutti questi venticinque anni dal parlamento e dalla stessa
corte. un ulteriore pregio della sentenza sta nell' essersi limitata
ad affermare la non incostituzionalita' del sistema espresso negli
artt. 125 e 128 c.p.p., senza escludere che una diversa disciplina
legale possa essere parimenti legittima. l' a. solleva pero' alcune
perplessita' in ordine alla dimensione conferita dalla corte all'
art. 24 cost. nel suo complesso, e con esso alla funzione del
difensore; e alla troppo fugace e disinvolta trattazione delle
interferenze che anche in questa materia presenta l' art. 2 cost..
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| art. 2 cost.
art. 24 cost.
art. 125 c.p.p.
art. 128 c.p.p.
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