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133274
IDG800800082
80.08.00082 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
vassalli giuliano
rimeditazioni sul rifiuto di difesa
nota a c. cost. 10 ottobre 1979, n. 125
Giur. cost., an. 24 (1979), fasc. 8-10, pt. 1, pag. 890-904
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6035; d02320
l' a. condivide la decisione della corte che individua come oggetto del problema il diritto dell' imputato di non difendersi, anziche' la c.d. e tanto rivendicata "autodifesa", espressione ambigua anche se nell' autodifesa in senso ampio puo' farsi rientrare il non difendersi affatto ed il non accettare di essere difeso. questa individuazione del problema giova a rendere sempre meno pertinente ogni richiamo a convenzioni internazionali nelle quali, come in quella di roma del 1950 (l. 4 agosto 1955, n. 848) si stabilisce "il diritto di ogni imputato a difendersi da se' o avere l' assistenza di un difensore di propria fiducia" (art. 6 n. 3 lett. c), o, come nel patto internazionale di new york del 1966 sui diritti civili e politici (l. 25 ottobre 1977, n. 881) in cui si aggiunge che il diritto di avere un difensore d' ufficio deve essere riconosciuto "ogni qualvolta l' interesse della giustizia cio' esiga". un altro pregio della sentenza annotata sembra rappresentato dagli opportuni anche se contenuti riferimenti alla formazione dell' art. 24 cost. ed all' opera costante di "diffusione e rafforzamento" del diritto di difesa "anche e soprattutto mediante l' opera del difensore tecnico" svolta in tutti questi venticinque anni dal parlamento e dalla stessa corte. un ulteriore pregio della sentenza sta nell' essersi limitata ad affermare la non incostituzionalita' del sistema espresso negli artt. 125 e 128 c.p.p., senza escludere che una diversa disciplina legale possa essere parimenti legittima. l' a. solleva pero' alcune perplessita' in ordine alla dimensione conferita dalla corte all' art. 24 cost. nel suo complesso, e con esso alla funzione del difensore; e alla troppo fugace e disinvolta trattazione delle interferenze che anche in questa materia presenta l' art. 2 cost..
art. 2 cost. art. 24 cost. art. 125 c.p.p. art. 128 c.p.p.
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