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| IDG800601461 | |
| 80.06.01461 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| d' aura gaetano
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| esecuzioni di provvedimenti cautelari e reintegrazione d' urgenza nel
posto di lavoro
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| nota a decr. pret. roma 18 dicembre 1979
decr. pret. roma 10 dicembre 1979
ord. pret. roma 30 dicembre 1977
decr. pret. roma 25 gennaio 1978
ord. pret. roma 18 ottobre 1977
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 30 (1979), fasc. 11, pt. 2, pag.
1066-1125
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d541; d763; d4402; d762; d451; d5212
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| l' a. esamina le modalita' di esecuzione coattiva dei provvedimenti
d' urgenza e cautelari per fare il punto sulle forme attraverso le
quali realizzarne il contenuto dispositivo, quando quest' ultimo
consista in un ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, e
verifica se ed in quale misura le modalita' della loro concreta
attuazione possano essere estese, come ha fatto il pretore di roma,
ai provvedimenti ex art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300. ammessa in via
preliminare l' esperibilita' del procedimento previsto all' art. 700
c.p.c. in materia di licenziamenti, l' a. sostiene che il giudice
della reintegrazione cautelare deve cominciare a determinare gia' con
il provvedimento d' urgenza le modalita' esecutive della
reintegrazione, mediante l' individuazione di tutte le misure idonee
all' assolvimento degli obblighi strumentali ed accessori: cio' che
rimane ineseguibile e' la dimensione continuativa della
reintegrazione, con la possibilita', pero', di applicare la sanzione
ex art. 388 c.p.. per quanto riguarda, infine, l' attuazione coattiva
dell' ordine di reintegrazione impartito con il decreto di
repressione dell' attivita' antisindacale, l' a. osserva che l'
esecutorieta' discende necessariamente e direttamente dalla natura
stessa del decreto.
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| art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 700 c.p.c.
art. 388 c.p.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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