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| IDG800800141 | |
| 80.08.00141 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| labriola silvano
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| ancora sul tema della posizione e della natura dell' ordinamento
penale militare
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| nota a c. cost. 25 maggio 1979, n. 26
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| Giur. cost., an. 24 (1979), fasc. 6, pag. 428-435
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d5512
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| l' a. condivide la dichiarazione di incostituzionalita' pronunciata
dalla corte, per contrasto con l' art. 3 cost., dell' art. 186 comma
1 c.p.mil.p. che equipara ai fini della determinazione della pena
"distinte condotte tipiche", come appunto il tentativo da una parte e
il delitto consumato dall' altra, l' omicidio preterintenzionale e
quello volontario, e infine le lesioni gravissime e gravi. la corte
si richiama alla ragionevolezza quale presupposto comunemente seguito
nella graduazione delle pene edittali tra delitto consumato e delitto
tentato ex art. 56 c.p.. l' a. rileva che nello schema del
procedimento interpretativo della corte affiorano due posizioni di
grande importanza. la prima sta nel fatto che l' ordinamento penale
militare soggiace compiutamente ai principi costituzionali in materia
penale, cosi' come vi soggiace l' ordinamento penale comune. la
seconda sta nel fatto che si stabilisce un rapporto tra principi del
diritto penale comune e principi del diritto penale militare. nell'
intento di rafforzare gli argomenti addotti a sostegno della sua
decisione, la corte estende l' analisi interpretativa ad alcune
riflessioni relative al contenuto di principio del rapporto di
disciplina militare che non puo', secondo la corte, essere inteso
come mera espressione di una relazione di supremazia tra superiori e
sottoposti, ma come insieme di regole di comportamento la cui
osservanza e' strumentale rispetto alle esigenze di funzionalita'
dell' apparato di sicurezza esterna dello stato.
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| art. 186 comma 1 c.p.mil.p.
art. 3 cost.
art. 56 c.p.
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