Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


133281
IDG800800141
80.08.00141 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
labriola silvano
ancora sul tema della posizione e della natura dell' ordinamento penale militare
nota a c. cost. 25 maggio 1979, n. 26
Giur. cost., an. 24 (1979), fasc. 6, pag. 428-435
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5512
l' a. condivide la dichiarazione di incostituzionalita' pronunciata dalla corte, per contrasto con l' art. 3 cost., dell' art. 186 comma 1 c.p.mil.p. che equipara ai fini della determinazione della pena "distinte condotte tipiche", come appunto il tentativo da una parte e il delitto consumato dall' altra, l' omicidio preterintenzionale e quello volontario, e infine le lesioni gravissime e gravi. la corte si richiama alla ragionevolezza quale presupposto comunemente seguito nella graduazione delle pene edittali tra delitto consumato e delitto tentato ex art. 56 c.p.. l' a. rileva che nello schema del procedimento interpretativo della corte affiorano due posizioni di grande importanza. la prima sta nel fatto che l' ordinamento penale militare soggiace compiutamente ai principi costituzionali in materia penale, cosi' come vi soggiace l' ordinamento penale comune. la seconda sta nel fatto che si stabilisce un rapporto tra principi del diritto penale comune e principi del diritto penale militare. nell' intento di rafforzare gli argomenti addotti a sostegno della sua decisione, la corte estende l' analisi interpretativa ad alcune riflessioni relative al contenuto di principio del rapporto di disciplina militare che non puo', secondo la corte, essere inteso come mera espressione di una relazione di supremazia tra superiori e sottoposti, ma come insieme di regole di comportamento la cui osservanza e' strumentale rispetto alle esigenze di funzionalita' dell' apparato di sicurezza esterna dello stato.
art. 186 comma 1 c.p.mil.p. art. 3 cost. art. 56 c.p.
Centro diretto da G.F. Ciaurro - Camera dei Deputati



Ritorna al menu della banca dati