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133284
IDG800601571
80.06.01571 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
raganelli elena
circonvenzione di incapace e nullita' o annullabilita' del contratto
nota a cass. sez. ii civ. 20 settembre 1979, n. 4824
Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 4, pt. 1, pag. 947-949
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d300000; d30610; d30611; d51913
la massima della sentenza in esame dispone che il contratto concluso da persona incapace di intendere o di volere (non interdetta) se integra gli estremi del delitto di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.) e' nullo ai sensi dell' art. 1418 c.c. e non gia' soltanto annullabile. l' a. non concorda con tale affermazione osservando che non vi e' affatto coincidenza tra negozio illecito e previsione incriminatrice della norma penale, perche', se e' vero che questa tutela i beni della liberta' del consenso, del patrimonio individuale ecc., nel caso in esame la lesione di questi beni si verifica ad opera di una condotta complessiva di cui la conclusione del contratto non e' che un elemento che di per se' non lede alcun interesse generale potendo essere perfettamente lecito se non si realizzino congiuntamente gli altri elementi materiali dell' abuso dello stato di inferiorita' dell' incapace, dell' inganno e del pregiudizio subito dal medesimo. nelle previsioni criminose invero il legislatore ha voluto punire, si osserva, un comportamento diverso da quello della conclusione del contratto che per lo piu' e' una normale disposizione patrimoniale avente causa tipica; il negozio cioe', anche in tali casi, non e' illecito nella sua essenza, in quanto contrario ad una norma imperativa, salvo si intende a riscontrarvi altre irregolarita' cui si potra' reagire con rimedi diversi da quello della nullita'.
art. 428 c.c. art. 643 c.p. art. 1418 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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