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| IDG800601571 | |
| 80.06.01571 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| raganelli elena
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| circonvenzione di incapace e nullita' o annullabilita' del contratto
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| nota a cass. sez. ii civ. 20 settembre 1979, n. 4824
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| Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 4, pt. 1, pag. 947-949
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| d300000; d30610; d30611; d51913
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| la massima della sentenza in esame dispone che il contratto concluso
da persona incapace di intendere o di volere (non interdetta) se
integra gli estremi del delitto di circonvenzione di incapace (art.
643 c.p.) e' nullo ai sensi dell' art. 1418 c.c. e non gia' soltanto
annullabile. l' a. non concorda con tale affermazione osservando che
non vi e' affatto coincidenza tra negozio illecito e previsione
incriminatrice della norma penale, perche', se e' vero che questa
tutela i beni della liberta' del consenso, del patrimonio individuale
ecc., nel caso in esame la lesione di questi beni si verifica ad
opera di una condotta complessiva di cui la conclusione del contratto
non e' che un elemento che di per se' non lede alcun interesse
generale potendo essere perfettamente lecito se non si realizzino
congiuntamente gli altri elementi materiali dell' abuso dello stato
di inferiorita' dell' incapace, dell' inganno e del pregiudizio
subito dal medesimo. nelle previsioni criminose invero il legislatore
ha voluto punire, si osserva, un comportamento diverso da quello
della conclusione del contratto che per lo piu' e' una normale
disposizione patrimoniale avente causa tipica; il negozio cioe',
anche in tali casi, non e' illecito nella sua essenza, in quanto
contrario ad una norma imperativa, salvo si intende a riscontrarvi
altre irregolarita' cui si potra' reagire con rimedi diversi da
quello della nullita'.
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| art. 428 c.c.
art. 643 c.p.
art. 1418 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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