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133287
IDG800601939
80.06.01939 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
grilli luigi
la tutela penale del lavoro femminile (ii parte)
Dir. lav., an. 54 (1980), fasc. 3-4, pt. 1, pag. 221-229
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d74414; d7774; d541
l' a. rileva che mentre per l' art. 12 della legge n. 653/1934 vi era una piu' lata previsione, per essere vietato "il lavoro di notte per le donne di qualunque eta'", laddove col termine notte si intendeva un periodo di almeno undici ore consecutive, nella legge n. 903/1977 vi e' il divieto di "adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6". la violazione determina un' ammenda da 20.000 a 100.000 lire per ogni lavoratrice e per ogni giorno di lavoro. il problema che si pone e' se -nell' ipotesi di lavoro notturno di piu' donne- si sia in presenza di una pluralita' di reati oppure di un solo reato nel quale il numero delle lavoratrici e' soltanto un elemento per determinare in concreto la pena. la pena pecuniaria in esame e' una pena proporzionale. a cio' deve aggiungersi che nella sfera penale acquista rilevanza la gravita' del reato, poiche' e' in relazione ad esso che si determina la pena. e per determinare la gravita' del reato si ha riguardo all' oggetto su cui cade la condotta, alle modalita' dell' azione, all' entita' del danno, elementi tutti che prescindono da una qualificazione del rapporto per attenere alla valutazione di elementi obbiettivamente considerati.
l. 26 aprile 1934, n. 653 l. 9 dicembre 1977, n. 903
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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