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133288
IDG800602251
80.06.02251 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
di lecce michele
nota a pret. pen. brescia 14 dicembre 1977
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 31 (1980), fasc. 5, pt. 4, pag. 159-161
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7773; d541; d7405
secondo l' a. la sentenza annotata contiene alcune interessanti affermazioni in materia di infortuni sul lavoro, stabilendo in primo luogo che il compimento da parte del lavoratore di movimenti anomali non esclude la tutela antinfortunistica, e in secondo luogo che l' apprendista non puo' essere applicato ad un lavoro pericoloso e ripetitivo. sul primo argomento l' a. osserva che le norme sulla prevenzione degli infortuni mirano proprio ad eliminare le possibili conseguenze che distrazioni o imprudenze dei lavoratori possono avere, e non solo i rischi connessi al normale espletamento di determinate attivita' lavorative. per quanto attiene infine alla particolare situazione di apprendista, l' a. sottolinea l' incidenza della norma contenuta nell' art. 2087 c.c., che condiziona tutto lo svolgimento dell' apprendistato, vietando le mansioni pericolose, ripetitive e prive di qualsiasi funzione formativa.
d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547 art. 2087 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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