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| IDG800602253 | |
| 80.06.02253 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| scarponi stefania
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| ancora sulla legittimazione del sindacato a costituirsi parte civile
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| nota a trib. pen. bologna 25 settembre 1979
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 31 (1980), fasc. 5, pt. 4, pag.
178-200
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d541; d60321; d7110; d731
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| nella sentenza annotata si riconosce la sussistenza del danno non
patrimoniale diretto e immediato del sindacato, derivante dal reato
di assunzione di mano d' opera non per il tramite dell' ufficio di
collocamento. la decisione, osserva l' a., costituisce un notevole
punto di arrivo della recente evoluzione giurisprudenziale in materia
di costituzione di parte civile delle organizzazioni sindacali,
approfondendo la nozione di interesse collettivo e indicando i
criteri per individuarne la titolarita'. nel processo penale, in
particolare, il principio di legittimazione e' fondato sull'
esistenza da un lato di un interesse collettivo relativo a un bene
tutelato dall' ordinamento giuridico, dall' altro di un ente
esponenziale fornito di caratteri istituzionali sufficienti e quindi
in grado di esprimere con efficacia organizzativa gli interessi
collettivi tutelati. la possibile espansione di questa linea
interpretativa in ordine al controllo degli investimenti potra'
legittimare l' intervento sindacale anche in ipotesi di violazioni
penalmente rilevanti relative alla gestione imprenditoriale,
avvalorando una piu' ampia interpretazione dello stesso art. 28 dello
statuto.
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| art. 33 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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