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133289
IDG800602253
80.06.02253 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
scarponi stefania
ancora sulla legittimazione del sindacato a costituirsi parte civile
nota a trib. pen. bologna 25 settembre 1979
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 31 (1980), fasc. 5, pt. 4, pag. 178-200
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d541; d60321; d7110; d731
nella sentenza annotata si riconosce la sussistenza del danno non patrimoniale diretto e immediato del sindacato, derivante dal reato di assunzione di mano d' opera non per il tramite dell' ufficio di collocamento. la decisione, osserva l' a., costituisce un notevole punto di arrivo della recente evoluzione giurisprudenziale in materia di costituzione di parte civile delle organizzazioni sindacali, approfondendo la nozione di interesse collettivo e indicando i criteri per individuarne la titolarita'. nel processo penale, in particolare, il principio di legittimazione e' fondato sull' esistenza da un lato di un interesse collettivo relativo a un bene tutelato dall' ordinamento giuridico, dall' altro di un ente esponenziale fornito di caratteri istituzionali sufficienti e quindi in grado di esprimere con efficacia organizzativa gli interessi collettivi tutelati. la possibile espansione di questa linea interpretativa in ordine al controllo degli investimenti potra' legittimare l' intervento sindacale anche in ipotesi di violazioni penalmente rilevanti relative alla gestione imprenditoriale, avvalorando una piu' ampia interpretazione dello stesso art. 28 dello statuto.
art. 33 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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