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| IDG801200215 | |
| 80.12.00215 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| postiglione amedeo
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| reati urbanistici e amnistia
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| nota a pret. mistretta 5 ottobre 1978
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| Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 3, pt. 3, pag. 727-730
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d182; d540; d50411; d51404; d51405
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| il provvedimento annotato ha statuito che l' applicazione dell'
amnistia, prevista dal d.p.r. 4 agosto 1978, n. 413, al reato di
costruzione abusiva non e' impedita dalla concorrenza delle
contravvenzioni di cui alla legge sul conglomerato cementizio armato
ed a quella antisismica, sebbene l' una e l' altra legge abbiano per
oggetto la disciplina delle costruzioni a tutela della pubblica
incolumita'. infatti, per norme a tutela della pubblica incolumita',
secondo la dizione dell' art. 2 della predetta legge, devono
intendersi soltanto quelle contenute nel titolo sesto del codice
penale ed, in particolare, gli artt. 434 e 449. al contrario, l' a.
ritiene che questa interpretazione non sia esatta: non e', infatti,
necessario il concorso con i gravissimi reati previsti dal titolo
sesto del codice penale ed in particolare di quelli di cui agli artt.
434(crollo di costruzioni) e 449 (delitti colposi di danno) per
escludere l' amnistia dai reati urbanistici. il legislatore ha gia'
escluso queste categorie di reati da ogni amnistia data la entita'
delle relative sanzioni, ne' richiede che si siano verificati veri e
propri disastri per non concedere un beneficio gia' in via di
principio obiettivamente escluso per taluni reati urbanistici. il
legislatore, in sostanza, ha mostrato di voler tenere conto delle
componenti "incolumita' ed igiene" come limiti per una eccessiva
generalizzazione del beneficio.
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| art. 434 c.p.
art. 449 c.p.
d.p.r. 4 agosto 1978, n. 413
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