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133297
IDG801200215
80.12.00215 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
postiglione amedeo
reati urbanistici e amnistia
nota a pret. mistretta 5 ottobre 1978
Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 3, pt. 3, pag. 727-730
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d182; d540; d50411; d51404; d51405
il provvedimento annotato ha statuito che l' applicazione dell' amnistia, prevista dal d.p.r. 4 agosto 1978, n. 413, al reato di costruzione abusiva non e' impedita dalla concorrenza delle contravvenzioni di cui alla legge sul conglomerato cementizio armato ed a quella antisismica, sebbene l' una e l' altra legge abbiano per oggetto la disciplina delle costruzioni a tutela della pubblica incolumita'. infatti, per norme a tutela della pubblica incolumita', secondo la dizione dell' art. 2 della predetta legge, devono intendersi soltanto quelle contenute nel titolo sesto del codice penale ed, in particolare, gli artt. 434 e 449. al contrario, l' a. ritiene che questa interpretazione non sia esatta: non e', infatti, necessario il concorso con i gravissimi reati previsti dal titolo sesto del codice penale ed in particolare di quelli di cui agli artt. 434(crollo di costruzioni) e 449 (delitti colposi di danno) per escludere l' amnistia dai reati urbanistici. il legislatore ha gia' escluso queste categorie di reati da ogni amnistia data la entita' delle relative sanzioni, ne' richiede che si siano verificati veri e propri disastri per non concedere un beneficio gia' in via di principio obiettivamente escluso per taluni reati urbanistici. il legislatore, in sostanza, ha mostrato di voler tenere conto delle componenti "incolumita' ed igiene" come limiti per una eccessiva generalizzazione del beneficio.
art. 434 c.p. art. 449 c.p. d.p.r. 4 agosto 1978, n. 413
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