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133299
IDG801200224
80.12.00224 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
caccin riccardo
l'autorizzazione sindacale alla conservazione del patrimonio edilizio esistente
nota a trib. rieti 29 settembre 1978
Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 4-5, pt. 3, pag. 1031-1038
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1822; d18225; d540; d18222
il tribunale di rieti ha stabilito, con l'annotata sentenza, che l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria senza l'autorizzazione di cui all' art. 48 della l. 5 agosto 1978, n. 457 non costituisce reato e tanto meno il reato di cui all' art. 17 lett. b della legge28 gennaio 1977, n. 10. l' a. dissente da tale opinione e, prospettando una serie di riflessioni che partono dall'analisi della natura del diritto a edificare cosi' come modificato, rispetto alla precedente normativa, in seguito alla entrata in vigore della legge bucalossi, per arrivare all'esame della normativa applicabile nei casi di lavori edili da eseguirsi per manutenzione ordinaria e straordinaria, sostiene che l'esecuzione di opere edili senza aver chiesto e ottenuto licenza esplicita o presunta costituisce e integra l'ipotesi contravvenzionale di cui all' art. 41 lett. b della legge urbanistica, nella modifica dell'art. 13 l. 6 agosto 1967, n. 765, e con le pene ivi previste.
art. 17 lett. b l. 28 gennaio 1977, n. 10 art. 48 l. 5 agosto 1978, n. 457 art. 13 l. 6 agosto 1967, n. 765 art. 41 lett. b l. 28 gennaio 1977, n. 10
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