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133302
IDG800601103
80.06.01103 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
golino emanuele
la liberta' di espressione nelle incidenze penalistiche
Dir. aut., an. 50 (1979), fasc. 2-3, pag. 555-562
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51711; d04017; d18320
l' a. afferma di non condividere quella sensazione di ottimismo che da qualche tempo vi e' al riguardo della censura amministrativa e giudiziaria sul cinema. motiva la sua diffidenza riferendosi ad uno scritto del ministro dello spettacolo, in cui si parla di pornoviolenza nelle opere cinematografiche e in cui si propone di collegare le provvidenze governative ad un giudizio artistico sul film. egli nota come dal dopoguerra ad oggi, quasi sempre sotto la qualificazione di "pornografici", sono stati colpiti films di indubbio valore artistico, sociale, culturale. le norme penalistiche riferibili a questo argomento sono numerosissime, ma esse vanno viste alla luce degli artt. 21 e 33 della costituzione che tutelano la liberta' delle manifestazioni del pensiero, cosi' che puo' essere colpito come reato dalla legge ordinaria, solo il cosi' detto "non pensiero". per l' a. la societa' italiana non e' stata viziata da un eccesso di liberta'; le cause della profonda crisi istituzionale hanno altra origine. la censura dal dopoguerra ad oggi ha agito con l' intento di impedire al cinema di riprodurre un' immagine del paese reale e di indurre ad un esame di coscienza schietto e severo. alcune leggi sul cinema del 1945 recano il segno del compromesso costituzionale cosi' come la formulazione di "buon costume" e l' affermazione delle "esigenze della difesa della base morale". concludendo l' a. auspica la depenalizzazione del reato di spettacolo per l' opera cinematografica, che l' a. ritiene debba essere considerata a buon diritto opera dell' ingegno, e concorda con l' opinione di paolo barile, il quale afferma che potrebbe essere evitata l' abrogazione dell' ultimo comma dell' art. 21 della costituzione, riferendo solo ai minori l' interpretazione del limite del buon costume.
art. 21 cost. art. 33 cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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