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| IDG800601103 | |
| 80.06.01103 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| golino emanuele
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| la liberta' di espressione nelle incidenze penalistiche
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| Dir. aut., an. 50 (1979), fasc. 2-3, pag. 555-562
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d51711; d04017; d18320
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| l' a. afferma di non condividere quella sensazione di ottimismo che
da qualche tempo vi e' al riguardo della censura amministrativa e
giudiziaria sul cinema. motiva la sua diffidenza riferendosi ad uno
scritto del ministro dello spettacolo, in cui si parla di
pornoviolenza nelle opere cinematografiche e in cui si propone di
collegare le provvidenze governative ad un giudizio artistico sul
film. egli nota come dal dopoguerra ad oggi, quasi sempre sotto la
qualificazione di "pornografici", sono stati colpiti films di
indubbio valore artistico, sociale, culturale. le norme penalistiche
riferibili a questo argomento sono numerosissime, ma esse vanno viste
alla luce degli artt. 21 e 33 della costituzione che tutelano la
liberta' delle manifestazioni del pensiero, cosi' che puo' essere
colpito come reato dalla legge ordinaria, solo il cosi' detto "non
pensiero". per l' a. la societa' italiana non e' stata viziata da un
eccesso di liberta'; le cause della profonda crisi istituzionale
hanno altra origine. la censura dal dopoguerra ad oggi ha agito con
l' intento di impedire al cinema di riprodurre un' immagine del paese
reale e di indurre ad un esame di coscienza schietto e severo. alcune
leggi sul cinema del 1945 recano il segno del compromesso
costituzionale cosi' come la formulazione di "buon costume" e l'
affermazione delle "esigenze della difesa della base morale".
concludendo l' a. auspica la depenalizzazione del reato di spettacolo
per l' opera cinematografica, che l' a. ritiene debba essere
considerata a buon diritto opera dell' ingegno, e concorda con l'
opinione di paolo barile, il quale afferma che potrebbe essere
evitata l' abrogazione dell' ultimo comma dell' art. 21 della
costituzione, riferendo solo ai minori l' interpretazione del limite
del buon costume.
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| art. 21 cost.
art. 33 cost.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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