| l' a. rileva che la vaccinazione obbligatoria puo' considerarsi il
primo strumento propriamente "scientifico" di tutela preventiva della
salute, utilizzato con una certa sistematicita' dai pubblici poteri.
in base alla vigente disciplina, la obbligatorieta' delle
vaccinazioni e' variamente sanzionata e resa concretamente operante
(ammende, esclusione dalle scuole, impossibilita' di svolgere certe
professioni, ecc.) ma non e' prevista alcuna forma di vaccinazione
coattiva, oltre che obbligatoria. trattamenti sanitari coattivi sono
invece previsti per i ricoveri dei tubercolotici e dei lebbrosi, per
gli affetti da malattie veneree, per i tossicodipendenti, ecc.. se la
legge attribuisce alla pubblica autorita' poteri coercitivi di
vaccinazione si tratterebbe, allora, non soltanto di trattamenti
sanitari obbligatori ai sensi del secondo comma dell' art. 32 cost.,
che in quanto tali richiedono l' esistenza dei presupposti desumibili
da tale norma costituzionale, ma si tratterebbe piu' precisamente di
trattamenti sanitari coattivi che, come tutte le misure propriamente
coercitive, ricadono nella disciplina della restrizione della
liberta' personale dettata dall' art. 13 cost..
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