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133303
IDG800800029
80.08.00029 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
panunzio sergio p.
trattamenti sanitari obbligatori e costituzione (a proposito della disciplina delle vaccinazioni)
Diritto e societa', (1979), fasc. 4, pag. 875-909
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d544; d0411; d04010
l' a. rileva che la vaccinazione obbligatoria puo' considerarsi il primo strumento propriamente "scientifico" di tutela preventiva della salute, utilizzato con una certa sistematicita' dai pubblici poteri. in base alla vigente disciplina, la obbligatorieta' delle vaccinazioni e' variamente sanzionata e resa concretamente operante (ammende, esclusione dalle scuole, impossibilita' di svolgere certe professioni, ecc.) ma non e' prevista alcuna forma di vaccinazione coattiva, oltre che obbligatoria. trattamenti sanitari coattivi sono invece previsti per i ricoveri dei tubercolotici e dei lebbrosi, per gli affetti da malattie veneree, per i tossicodipendenti, ecc.. se la legge attribuisce alla pubblica autorita' poteri coercitivi di vaccinazione si tratterebbe, allora, non soltanto di trattamenti sanitari obbligatori ai sensi del secondo comma dell' art. 32 cost., che in quanto tali richiedono l' esistenza dei presupposti desumibili da tale norma costituzionale, ma si tratterebbe piu' precisamente di trattamenti sanitari coattivi che, come tutte le misure propriamente coercitive, ricadono nella disciplina della restrizione della liberta' personale dettata dall' art. 13 cost..
art. 32 comma 2 cost. art. 13 cost.
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