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| IDG800800242 | |
| 80.08.00242 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| chiola claudio
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| ricorso ex art. 700 c.p.c. e rettifica radiotelevisiva
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| Diritto e societa', (1980), fasc. 2, pag. 273-285
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d535; d18322; d44022; d04017
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| il taglio dell' articolo e' quello della rassegna dei problemi
concreti emersi in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto per
ottenere in via d' urgenza l' ordine giudiziale di pubblicazione
della rettifica negata dalla rai in rapida successione viene quindi
esaminato il problema della "previa" richiesta di rettifica quale
condizione di procedibilita' del ricorso per ottenere il
provvedimento giudiziale d' urgenza; dell' integrazione effettuata
dalla commissione parlamentare di vigilanza circa il termine di
adempimento della richiesta di rettifica radiotelevisiva; della
compatibilita' del giudizio cautelare civile con l' azione penale per
omessa rettifica; della legittimazione passiva del direttore
responsabile il quale, essendo riservato "ex lege" dell' obbligo di
pubblicare la rettifica potrebbe atteggiarsi quale organo della
stessa societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo; della
legittimazione attiva in tema di azioni a tutela della dignita'
personale a favore di soggetti collettivi ed in particolare dei
gruppi parlamentari. nell' ultima parte viene invece esaminato il
problema sostanziale relativo all' identificazione dell' interesse
tutelato attraverso il riconoscimento del diritto di rettifica.
partendo dal presupposto che quest' ultimo dev' essere inquadrato tra
i limiti al diritto d' informare garantito dall' art. 21 cost., si
afferma che la tutela dell' onore costituisce esigenza rilevante nei
confronti della sola liberta' (individuale) di manifestazione del
pensiero, mentre in relazione all' attivita' d' informazione svolta
dai mezzi di comunicazione di massa soltanto la verita' puo'
giustificare il riconoscimento di un diritto alla rettifica. per
mitigare la rigidita' di tale conclusione viene proposta la
distinzione tra notizia e "commento", al fine di comprendere quest'
ultimo tra le "modalita'" dell' attivita' informativa la cui
disciplina e' sottratta ai vincoli imposti dall' art. 21 cost..
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