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| IDG800800146 | |
| 80.08.00146 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| ridola paolo
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| nuovi orientamenti della giurisprudenza della corte costituzionale in
tema di liberta' di riunione
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| Giur. cost., an. 24 (1979), fasc. 6, pt. 1, pag. 490-514
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d543; d04014; d04017; d187
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| l' articolo trae origine dalla sentenza della corte costituzionale
11/1979 che ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del comma
3 dell' art. 18 t.u. l.p.s. del 1931. secondo l' a., l' aver
definitivamente scisso la posizione dei promotori da quella degli
oratori, in relazione alla responsabilita' per l' omesso preavviso,
non ha spinto la corte sulla strada di una completa assimilazione fra
questi ultimi ed i meri partecipanti. infatti, nell' affermare "l'
indiscussa disparita' fra partecipi salienti e oratori", la sentenza
sembra lasciare aperta la possibilita' di far valere ulteriori
criteri di differenziazione nella sfera dei partecipanti. e' da
escludere pero' che la disparita' ravvisata' della corte possa
riflettersi sulla disciplina del fatto materiale di riunione. poiche'
"l' incriminazione dei soli oratori" e non anche di tutti i
partecipanti consci dell' omesso preavviso, si pone in contrasto con
l' art. 21 cost., la disparita' esistente fra gli uni e gli altri non
puo' valere a dare fondamento a discriminazioni nel trattamento della
partecipazione alla riunione in ragione dell' esercizio della
liberta' di manifestazione del pensiero. il principio affermato dalla
corte costituzionale certamente costituisce un punto di passaggio
obbligato per giungere alla separazione tra promozione della riunione
e partecipazione ad essa, che rappresenta il necessario presupposto
per ritenere che l' omissione del preavviso non debba tradursi in una
menomazione della sfera giuridica dei partecipanti.
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| art. 17 cost.
art. 18 comma 3 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
art. 27 comma 2 cost.
art. 21 cost.
c. cost. 10 marzo 1979, n. 11
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