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| IDG801200305 | |
| 80.12.00305 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cerulli irelli vincenzo
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| sulla carenza del sistema delle sanzioni urbanistiche
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| Riv. giur. edil., an. 23 (1980), fasc. 1, pt. 2, pag. 15-24
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d18225
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| dissente dalla decisione n. 47/1979 della corte costituzionale la
quale, sulla scorta di un orientamento gia' costantemente seguito
dalla cassazione penale, ha dichiarato non fondata la questione di
legittimita' costituzionale dell' art. 41 lett. b l. 1150/1942 (cosi'
come modificato dalla legge-ponte) a fronte dell' art. 3 della
costituzione. sostiene infatti che la previsione di una medesima
sanzione penale, sia per l' ipotesi di realizzazione senza
concessione edilizia di un' opera contrastante con la normativa di
piano (o "con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali" ex art.
15 legge n. 10/1977), sia per il caso di realizzazione, parimenti
senza concessione, di opera conforme agli strumenti urbanistici
vigenti, mentre appare creata per un sistema urbanistico fondato
sull' autorizzazione ad edificare, male si attaglia ad un sistema,
qual e' quello attuale, fondato sulla pianificazione. atteso infatti
che lo ius aedificandi e' acquisito al diritto di proprieta' nel
momento di entrata in vigore dei vari strumenti urbanistici, le
ipotesi accomunate dall' art. 41 della legge urbanistica ai fini
dell' applicazione della medesima sanzione penale risultano del tutto
eterogenee talche' non appare giustificato il loro trattamento
indifferenziato.
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| c. cost. 18 giugno 1979, n. 47
art. 41 lett. b l. 17 agosto 1942, n. 1150
art. 15 l. 28 gennaio 1977, n. 10
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