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133312
IDG801200305
80.12.00305 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cerulli irelli vincenzo
sulla carenza del sistema delle sanzioni urbanistiche
Riv. giur. edil., an. 23 (1980), fasc. 1, pt. 2, pag. 15-24
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18225
dissente dalla decisione n. 47/1979 della corte costituzionale la quale, sulla scorta di un orientamento gia' costantemente seguito dalla cassazione penale, ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 41 lett. b l. 1150/1942 (cosi' come modificato dalla legge-ponte) a fronte dell' art. 3 della costituzione. sostiene infatti che la previsione di una medesima sanzione penale, sia per l' ipotesi di realizzazione senza concessione edilizia di un' opera contrastante con la normativa di piano (o "con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali" ex art. 15 legge n. 10/1977), sia per il caso di realizzazione, parimenti senza concessione, di opera conforme agli strumenti urbanistici vigenti, mentre appare creata per un sistema urbanistico fondato sull' autorizzazione ad edificare, male si attaglia ad un sistema, qual e' quello attuale, fondato sulla pianificazione. atteso infatti che lo ius aedificandi e' acquisito al diritto di proprieta' nel momento di entrata in vigore dei vari strumenti urbanistici, le ipotesi accomunate dall' art. 41 della legge urbanistica ai fini dell' applicazione della medesima sanzione penale risultano del tutto eterogenee talche' non appare giustificato il loro trattamento indifferenziato.
c. cost. 18 giugno 1979, n. 47 art. 41 lett. b l. 17 agosto 1942, n. 1150 art. 15 l. 28 gennaio 1977, n. 10
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