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133381
IDG800600006
80.06.00006 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pezzano giancarlo
cass. sez. lav. 11 luglio 1979, n. 4010
Foro it., vol. 102, an. 104 (1979), fasc. 10, pt. 1, pag. 2329-2331
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4400
l' a. critica la decisione della corte di cassazione relativamente alla forma dell' atto di opposizione a decreto ingiungente il pagamento di un credito di lavoro. rileva che la sentenza dopo aver ribadito il principio secondo cui la citazione puo' convertirsi in ricorso solo nel momento in cui, con il suo deposito nella cancelleria del giudice adito, viene integrato un requisito essenziale al raggiungimento dello scopo dello schema tipico (il ricorso) di introduzione dell' opposizione a ingiunzione per crediti di lavoro, ha praticamente svuotato di significato la ritenuta conversione, richiedendo, perche' la citazione possa perfezionare la fattispecie dell' atto di opposizione, che essa dopo il deposito venga nuovamente notificata ai sensi dell' art. 415 c.p.c., unitamente al decreto di fissazione dell' udienza ad essa steso in calce, non avendo alcun effetto ai fini della vocatio in ius la notifica dell' atto, avvenuta prima del deposito in cancelleria. osserva in fine che tale orientamento rigoristico non e' stato seguito in maniera costante dalla suprema corte dal momento che sentenze pressoche' contemporanee hanno seguito un indirizzo diverso.
art. 414 c.p.c. art. 415 c.p.c. art. 641 c.p.c. art. 645 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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