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| IDG800600006 | |
| 80.06.00006 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pezzano giancarlo
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| cass. sez. lav. 11 luglio 1979, n. 4010
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| Foro it., vol. 102, an. 104 (1979), fasc. 10, pt. 1, pag. 2329-2331
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d4400
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| l' a. critica la decisione della corte di cassazione relativamente
alla forma dell' atto di opposizione a decreto ingiungente il
pagamento di un credito di lavoro. rileva che la sentenza dopo aver
ribadito il principio secondo cui la citazione puo' convertirsi in
ricorso solo nel momento in cui, con il suo deposito nella
cancelleria del giudice adito, viene integrato un requisito
essenziale al raggiungimento dello scopo dello schema tipico (il
ricorso) di introduzione dell' opposizione a ingiunzione per crediti
di lavoro, ha praticamente svuotato di significato la ritenuta
conversione, richiedendo, perche' la citazione possa perfezionare la
fattispecie dell' atto di opposizione, che essa dopo il deposito
venga nuovamente notificata ai sensi dell' art. 415 c.p.c.,
unitamente al decreto di fissazione dell' udienza ad essa steso in
calce, non avendo alcun effetto ai fini della vocatio in ius la
notifica dell' atto, avvenuta prima del deposito in cancelleria.
osserva in fine che tale orientamento rigoristico non e' stato
seguito in maniera costante dalla suprema corte dal momento che
sentenze pressoche' contemporanee hanno seguito un indirizzo diverso.
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| art. 414 c.p.c.
art. 415 c.p.c.
art. 641 c.p.c.
art. 645 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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