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133401
IDG800600026
80.06.00026 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gianfala antonino
nota a cass. 12 gennaio 1977, n. 132 cass. sez. ii civ. 25 ottobre 1978, n. 4847 cass. sez. ii civ. 22 febbraio 1979, n. 1148
Riv. dir. ipot., an. 21 (1979), fasc. 2, pag. 184-187
d96901; d966
l' a. riguardo alla prima delle tre sentenze annotate sostiene che la responsabilita' del notaio relativamente a visure per accertare la liberta' del fondo venduto non deve essere sottovalutata, ma deve essere anche tenuta presente la difficolta' nelle visure provocate dal disservizio di molte conservatorie. riguardo alla seconda sentenza l' a. sostiene che il ritardo della trascrizione, al di la' del limite massimo di 30 giorni, comporta una responsabilita' del notaio che gli deriva, in quanto pubblico ufficiale, dall' art. 2671 c.c.. relativamente alla terza sentenza, infine, nota l' a. che la mancata trascrizione di un atto dovuta al fatto che la parte non aveva fornito fondi per le spese al notaio comporta responsabilita' da parte del notaio soprattutto perche' per la trascrizione di un atto sono sufficienti poche migliaia di lire.
art. 2671 c.c. art. 1485 c.c. d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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