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| IDG800600030 | |
| 80.06.00030 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| grieco anna maria
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| sulle conciliazioni dinanzi all' ufficio del lavoro nella vecchia e
nella nuova legge
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| nota a pret. napoli sez. lav. 2 giugno 1978
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| Dir. giur., s. 3, an. 35 (1979), fasc. 1, pag. 154-161
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d765
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| l' a. concorda con la soluzione adottata nella sentenza annotata
ritenendo non impugnabili ex art. 2113 c.c. le rinuncie e le
transazioni, anche se relative a diritti inderogabili del lavoratore,
avvenute dinanzi agli uffici provinciali del lavoro sotto il vigore
della normativa anteriore alla legge n. 533 del 1973. ritiene poi che
tale normativa sia stata abrogata per effetto degli artt. 410 e 411
c.p.c. che prevedono una forma di conciliazione di fronte ad apposite
commissioni provinciali e locali presso gli uffici del lavoro. dette
commissioni sono costituite da un membro dell' ufficio del lavoro e
da rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali piu'
rappresentative. la tesi dell' abrogativita' si fonda sulla
considerazione che gli artt. 410 e 411 citati hanno un valore
generale e regolano l' intera materia della conciliazione delle
controversie dinanzi agli uffici del lavoro. osserva inoltre l' a.,
che la presenza delle organizzazioni sindacali in sede di
conciliazioni di fronte agli uffici del lavoro realizza un' adeguata
e maggiorata assistenza per il lavoratore, parte economicamente piu'
debole, che invece mancava nella normativa previgente alla legge 533
gia' citata.
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| art. 2113 c.c.
art. 410 c.p.c.
art. 411 c.p.c.
l. 11 agosto 1973, n. 533
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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