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Documento


133405
IDG800600030
80.06.00030 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
grieco anna maria
sulle conciliazioni dinanzi all' ufficio del lavoro nella vecchia e nella nuova legge
nota a pret. napoli sez. lav. 2 giugno 1978
Dir. giur., s. 3, an. 35 (1979), fasc. 1, pag. 154-161
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d765
l' a. concorda con la soluzione adottata nella sentenza annotata ritenendo non impugnabili ex art. 2113 c.c. le rinuncie e le transazioni, anche se relative a diritti inderogabili del lavoratore, avvenute dinanzi agli uffici provinciali del lavoro sotto il vigore della normativa anteriore alla legge n. 533 del 1973. ritiene poi che tale normativa sia stata abrogata per effetto degli artt. 410 e 411 c.p.c. che prevedono una forma di conciliazione di fronte ad apposite commissioni provinciali e locali presso gli uffici del lavoro. dette commissioni sono costituite da un membro dell' ufficio del lavoro e da rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative. la tesi dell' abrogativita' si fonda sulla considerazione che gli artt. 410 e 411 citati hanno un valore generale e regolano l' intera materia della conciliazione delle controversie dinanzi agli uffici del lavoro. osserva inoltre l' a., che la presenza delle organizzazioni sindacali in sede di conciliazioni di fronte agli uffici del lavoro realizza un' adeguata e maggiorata assistenza per il lavoratore, parte economicamente piu' debole, che invece mancava nella normativa previgente alla legge 533 gia' citata.
art. 2113 c.c. art. 410 c.p.c. art. 411 c.p.c. l. 11 agosto 1973, n. 533
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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