| 133406 | |
| IDG800600031 | |
| 80.06.00031 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| donisi carmine
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| ricevibilita' dell' atto relativo a terreni abusivamente lottizzati o
a costruzioni abusive e responsabilita' penale del notaio
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| nota a pret. catania 27 aprile 1978
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| Dir. giur., s. 3, an. 35 (1979), fasc. 1, pag. 162-172
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d18239; d18222; d969011
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| l' a. denuncia l' incongruita' della situazione cui ha dato luogo il
legislatore imponendo ai notai di rogare atti inerenti a terreni
abusivamente lottizzati e obbligandoli al tempo stesso a denunciare
all' autorita' giudiziaria il reato di lottizzazione e/o di
costruzione abusiva di cui sia venuto a conoscenza dalla stipula
degli atti medesimi. da tale obbligo di denuncia il notaio non puo'
esimersi neanche invocando il segreto professionale di cui all' art.
351 c.p.c., che nella specie non sussiste in quanto si tratta di
fatti destinati per loro indole ad essere resi noti tramite apposite
e specifiche dichiarazioni da includersi nell' atto di autonomia a
pena di nullita'. l' a. concorda con la decisione annotata sostenendo
che la dichiarazione di consapevolezza dell' abusivita' della
lottizzazione o della mancanza della concessione a costruire non puo'
rientrare fra le clausole di stile. queste, infatti, hanno valore
dichiarativo limitandosi ad enunciare effetti gia' disposti dalla
legge. le clausole oggetto della decisione in esame, invece, non
recepiscono una prassi rituale, ma incidono sull' assetto di
interessi divisato dalle parti, condizionando addirittura la
validita' del contratto in cui si inseriscono.
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| art. 351 c.p.p.
art. 27 l. 16 febbraio 1913, n. 89
art. 28 l. 16 febbraio 1913, n. 89
art. 622 c.p.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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