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133406
IDG800600031
80.06.00031 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
donisi carmine
ricevibilita' dell' atto relativo a terreni abusivamente lottizzati o a costruzioni abusive e responsabilita' penale del notaio
nota a pret. catania 27 aprile 1978
Dir. giur., s. 3, an. 35 (1979), fasc. 1, pag. 162-172
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18239; d18222; d969011
l' a. denuncia l' incongruita' della situazione cui ha dato luogo il legislatore imponendo ai notai di rogare atti inerenti a terreni abusivamente lottizzati e obbligandoli al tempo stesso a denunciare all' autorita' giudiziaria il reato di lottizzazione e/o di costruzione abusiva di cui sia venuto a conoscenza dalla stipula degli atti medesimi. da tale obbligo di denuncia il notaio non puo' esimersi neanche invocando il segreto professionale di cui all' art. 351 c.p.c., che nella specie non sussiste in quanto si tratta di fatti destinati per loro indole ad essere resi noti tramite apposite e specifiche dichiarazioni da includersi nell' atto di autonomia a pena di nullita'. l' a. concorda con la decisione annotata sostenendo che la dichiarazione di consapevolezza dell' abusivita' della lottizzazione o della mancanza della concessione a costruire non puo' rientrare fra le clausole di stile. queste, infatti, hanno valore dichiarativo limitandosi ad enunciare effetti gia' disposti dalla legge. le clausole oggetto della decisione in esame, invece, non recepiscono una prassi rituale, ma incidono sull' assetto di interessi divisato dalle parti, condizionando addirittura la validita' del contratto in cui si inseriscono.
art. 351 c.p.p. art. 27 l. 16 febbraio 1913, n. 89 art. 28 l. 16 febbraio 1913, n. 89 art. 622 c.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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