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133411
IDG800600037
80.06.00037 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
grieco anna maria
nota a pret. napoli sez. lav. 2 giugno 1978
Dir. giur., s. 3, an. 35 (1979), fasc. 1, pag. 152-153
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30610
l' a. dissente dalla decisione adottata nella sentenza annotata con la quale il pretore ha escluso che il giudice possa d' ufficio dichiarare la nullita' di un contratto per una causa posta a fondamento di un' autonoma e tipica azione di impugnazione, senza che l' azione stessa sia stata ritualmente e tempestivamente proposta. ma l' art. 1421 c.c. e la giurisprudenza dominante evidenziando che la nullita' puo' essere rilevata in ogni stato e grado del processo, anche d' ufficio, purche' il motivo di nullita' risulti gia' acquisito agli atti del processo. di conseguenza, il pretore avrebbe dovuto escludere la nullita' del negozio per mancanza di formale e tempestiva proposizione dell' azione di nullita', ma avrebbe dovuto affermare allo stesso tempo la possibilita' di rilevare la nullita' medesima in via incidentale.
art. 1421 c.c. art. 1422 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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