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133413
IDG800600039
80.06.00039 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
colella pasquale
nota a cass. sez. un. 13 gennaio 1978, n. 153
Dir. giur., s. 3, an. 35 (1979), fasc. 1, pag. 204-206
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d94614; d3017; d40213
l' a. concorda con la soluzione adottata nella sentenza annotata la quale si conforma alla prevalente giurisprudenza che ritiene proponibile di fronte al giudice italiano la questione del diritto all' assegno di cui all' art. 5 quarto comma legge 1 dicembre 1970 n. 89 dopo il provvedimento ecclesiastico di scioglimento o nullita' del matrimonio per "rato e non consumato". la contestualita' fra sentenza ecclesiastica di scioglimento e giudizio sull' assegno avviene solo per economia di giudizi e non puo' escludere che il diritto all' assegno in precedenza non chiesto possa essere richiesto con autonomo giudizio in sede civile. dato quindi che solo ragioni di economia di giudizi e non di giurisdizione stanno alla base della contestualita' fra dispensa di scioglimento e giudizio sull' assegno, la proposizione di quest' ultima questione di fronte al magistrato italiano, non da' luogo ad alcun turbamento del rapporto fra giurisdizione ecclesiastica e quella statuale.
art. 5 comma 4 l. 1 dicembre 1970, n. 898
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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