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| IDG800600042 | |
| 80.06.00042 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| melli gian carlo
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| r.c.a. per danni a cose: per un impiego razionale della c.t.u. e
dell' accertamento tecnico preventivo
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| intervento all' incontro di studio su "problemi giuridici sostanziali
e processuali della l. 26 febbraio 1977, n. 39 sull' assicurazione
obbligatoria r.c.a." organizzato dalla commissione giuridica dell'
automobile club firenze, firenze 17 giugno 1977
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| Dir. giur., s. 3, an. 35 (1979), fasc. 1, pag. 56-59
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| d30717
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| l' a. si occupa del problema della valutazione del danno alle cose
quando l' offerta per eliminare parte del contenzioso non c' e' stata
oppure non e' stata accettata dal danneggiato perche' non ritenuta
congrua. in tal caso non rimane che proporre azione giudiziaria per
accertare quale sia il danno risarcibile, il c.d. "danno giusto".
quando l' ammontare del danno risulta da fattura, si possono
verificare due ipotesi. nella prima, la fattura non e' contestata dal
resistente, nel qual caso, poiche' esiste a suo carico un onere di
contestazione sulla autenticita' e la congruita' di tale documento,
la prova dell' ammontare del danno e' raggiunta. quando invece c' e'
contestazione del resistente, allora occorre ricorrere alla
consulenza tecnica d' ufficio. se la consulenza accerta un danno
inferiore a quello risultante dalla fattura gia' pagata dal
danneggiato, questi non puo' fare altro che assoggettarsi alla
perizia. infatti, e' da ritenersi esistente a suo carico l' onere di
ottenere il risarcimento con il minor danno altrui e con l' ordinaria
diligenza propria secondo il principio di cui all' art. 1227 c.c..
tali problemi non nascerebbero, secondo l' a., se in caso di
difformita' tra pretesa del danneggiato e stima fatta dal
danneggiante o da chi per esso, si ricorresse all' accertamento
tecnico preventivo.
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| art. 1227 c.c.
art. 3 l. 26 febbraio 1977, n. 39
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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