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133415
IDG800600042
80.06.00042 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
melli gian carlo
r.c.a. per danni a cose: per un impiego razionale della c.t.u. e dell' accertamento tecnico preventivo
intervento all' incontro di studio su "problemi giuridici sostanziali e processuali della l. 26 febbraio 1977, n. 39 sull' assicurazione obbligatoria r.c.a." organizzato dalla commissione giuridica dell' automobile club firenze, firenze 17 giugno 1977
Dir. giur., s. 3, an. 35 (1979), fasc. 1, pag. 56-59
d30717
l' a. si occupa del problema della valutazione del danno alle cose quando l' offerta per eliminare parte del contenzioso non c' e' stata oppure non e' stata accettata dal danneggiato perche' non ritenuta congrua. in tal caso non rimane che proporre azione giudiziaria per accertare quale sia il danno risarcibile, il c.d. "danno giusto". quando l' ammontare del danno risulta da fattura, si possono verificare due ipotesi. nella prima, la fattura non e' contestata dal resistente, nel qual caso, poiche' esiste a suo carico un onere di contestazione sulla autenticita' e la congruita' di tale documento, la prova dell' ammontare del danno e' raggiunta. quando invece c' e' contestazione del resistente, allora occorre ricorrere alla consulenza tecnica d' ufficio. se la consulenza accerta un danno inferiore a quello risultante dalla fattura gia' pagata dal danneggiato, questi non puo' fare altro che assoggettarsi alla perizia. infatti, e' da ritenersi esistente a suo carico l' onere di ottenere il risarcimento con il minor danno altrui e con l' ordinaria diligenza propria secondo il principio di cui all' art. 1227 c.c.. tali problemi non nascerebbero, secondo l' a., se in caso di difformita' tra pretesa del danneggiato e stima fatta dal danneggiante o da chi per esso, si ricorresse all' accertamento tecnico preventivo.
art. 1227 c.c. art. 3 l. 26 febbraio 1977, n. 39
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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