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| IDG800600043 | |
| 80.06.00043 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| manera giovanni
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| se il danneggiato debba osservare la "mora agendi" quando il
danneggiante rifiuti di comunicargli il nome del proprio assicuratore
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| nota a trib. napoli sez. iv 3 febbraio 1979, n. 670
trib. napoli sez. ii 31 gennaio 1979, n. 615
trib. napoli sez. xi 6 febbraio 1978, n. 857
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| Dir. giur., s. 3, an. 35 (1979), fasc. 1, pag. 88-93
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d40743; d3165
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| l' a. concorda con la soluzione adottata nelle sentenze annotate che
ritengono che il danneggiato dalla circolazione di autoveicoli sia
esonerato dall' obbligo di rispetto del termine dilatorio previsto
all' art. 22 l. 24 dicembre 1969, n. 990, quando il danneggiante,
richiestone, si rifiuti di comunicargli il nome del suo assicuratore.
nell' ipotesi considerata trova applicazione non tanto il principio
"ad impossibilia nemo tenetur", quanto piuttosto quello del "malitiis
non est indulgendum". infatti il danneggiante non puo' pretendere il
rispetto di un onere alla cui mancata osservanza ha dato causa con il
suo ingiustificato rifiuto. non si puo' neanche ipotizzare l'
esistenza di un dovere del danneggiato di rilevare il nome dell'
assicuratore dal contrassegno esposto sul parabrezza, perche' l'
osservanza di tale onere sarebbe ingiusta, in quanto non terrebbe
conto delle particolari condizioni emotive in cui l' uomo medio si
trova al momento in cui subisce un incidente. quando invece, il
danneggiato chiede il risarcimento del danno causato alla sua
persona, il principio della superfluita' del termine dilatorio non e'
operante per espressa disposizione dell' art. 22 citato.
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| art. 22 l. 24 dicembre 1969, n. 990
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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