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Documento


133416
IDG800600043
80.06.00043 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
manera giovanni
se il danneggiato debba osservare la "mora agendi" quando il danneggiante rifiuti di comunicargli il nome del proprio assicuratore
nota a trib. napoli sez. iv 3 febbraio 1979, n. 670 trib. napoli sez. ii 31 gennaio 1979, n. 615 trib. napoli sez. xi 6 febbraio 1978, n. 857
Dir. giur., s. 3, an. 35 (1979), fasc. 1, pag. 88-93
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d40743; d3165
l' a. concorda con la soluzione adottata nelle sentenze annotate che ritengono che il danneggiato dalla circolazione di autoveicoli sia esonerato dall' obbligo di rispetto del termine dilatorio previsto all' art. 22 l. 24 dicembre 1969, n. 990, quando il danneggiante, richiestone, si rifiuti di comunicargli il nome del suo assicuratore. nell' ipotesi considerata trova applicazione non tanto il principio "ad impossibilia nemo tenetur", quanto piuttosto quello del "malitiis non est indulgendum". infatti il danneggiante non puo' pretendere il rispetto di un onere alla cui mancata osservanza ha dato causa con il suo ingiustificato rifiuto. non si puo' neanche ipotizzare l' esistenza di un dovere del danneggiato di rilevare il nome dell' assicuratore dal contrassegno esposto sul parabrezza, perche' l' osservanza di tale onere sarebbe ingiusta, in quanto non terrebbe conto delle particolari condizioni emotive in cui l' uomo medio si trova al momento in cui subisce un incidente. quando invece, il danneggiato chiede il risarcimento del danno causato alla sua persona, il principio della superfluita' del termine dilatorio non e' operante per espressa disposizione dell' art. 22 citato.
art. 22 l. 24 dicembre 1969, n. 990
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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