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| IDG800600045 | |
| 80.06.00045 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| berruti giuseppe maria
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| in tema di transazioni del lavoratore
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| nota a trib. napoli sez. ix lav. 19 aprile 1977, n. 3034
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| Dir. giur., s. 3, an. 35 (1979), fasc. 1, pag. 198-203
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d74491
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| la dichiarazione del lavoratore di essere stato soddisfatto di ogni
sua spettanza e di non avere altro a pretendere dal datore di lavoro,
puo' assumere valore di rinuncia o di transazione qualora contenga
gli elementi essenziali dell' una o dell' altra o di entrambi i
negozi dispositivi. infatti con tali dichiarazioni le parti del
rapporto di lavoro non vogliono accertare il fondamento delle loro
reciproche pretese, bensi' estinguere il rapporto. in via di
principio non pare possa dubitarsi della incompatibilita' di un
intento dispositivo con un convincimento di avvenuta soddisfazione
delle proprie pretese che esclude la volonta' di dismettere o
disporre dei propri diritti. ma, sostiene l' a. concordando con la
decisione in esame, per inquadrare tali polivalenti manifestazioni di
volonta' ed affermarne la validita', occorre valorizzare l' intento
negoziale. nelle quietanze a transazione e saldo gli intenti
costitutivi sono elencati subordinatamente l' uno all' altro. in
pratica il lavoratore accetta quanto gli e' stato versato allo scopo
di evitare una lite. sono quindi raffigurabili due manifestazioni di
volonta', ma la seconda, quella diretta ad estinguere il rapporto di
lavoro, e' preminente ed anzi costituisce lo scopo unico e principale
del negozio posto in essere il quale ha di conseguenza natura di
transazione.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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