Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


133419
IDG800600047
80.06.00047 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
stradolini gennaro
nota a cass. sez. i civ. 27 ottobre 1977, n. 4630
Dir. giur., s. 3, an. 35 (1979), fasc. 1, pag. 180-182
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d313330
l' a. concorda con la decisione della suprema corte con la quale si e' ritenuta improponibile l' azione revocatoria fallimentare per il pagamento effettuato da un terzo con danaro proprio, non seguito da rivalsa verso il fallito prima della dichiarazione di fallimento. difatti tale pagamento del terzo non ha provocato alcun depauperamento al patrimonio del debitore prima del fallimento e quindi non ha violato il principio della "par condicio creditorum", finalita' essenziale della procedura concorsuale. il diritto di rivalsa verso il fallito viene esercitato dal terzo con l' insinuazione al passivo e gli sara' pagato in moneta fallimentare quello che sarebbe stato pagato al creditore originario.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati